Agevolazioni sulle spese sanitarie per le persone con disabilità

a cura del Servizio di Contact Center Terni

Descrizione

Ogni anno le Leggi finanziarie (o, dal 2011, Legge di Stabilità), prevedono una serie di agevolazioni fiscali per le persone con disabilità e/o per i loro familiari di cui sono fiscalmente a carico. Questa scheda spiega quali sono le agevolazioni previste per le «spese sanitarie».

Tra le agevolazioni rientrano le prestazioni di assistenza sociale e sanitaria. In particolare:


Spese mediche generiche

Per spese mediche generiche si intendono: prestazioni rese da un medico generico, acquisto di medicinali e così via.

È prevista una deduzione fiscale dal reddito complessivo.


Spese per assistenza specifica

Nell'ambito dell'assistenza specifica si considerano le spese soggette ad agevolazioni:

È prevista una deduzione totale dal reddito complessivo.

L'agevolazione può essere sostenuta dai familiari di persone con disabilità ed anche se non fiscalmente a carico. In caso di ricovero della persona con disabilità in un istituto di assistenza, non è possibile portare in deduzione l'intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifica. A tal fine è necessario che tali spese siano indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto di assistenza.


Spese per personale di assistenza

Per le spese per personale di assistenza sono previste due possibilità:

Attenzione: l'importo di Euro 2.100 deve essere considerato con riferimento al singolo contribuente a prescindere dal numero delle persone cui si riferisce l'assistenza (ad esempio, se un contribuente ha sostenuto spese per sé stesso e per un familiare, l'importo teorico utilizzabile resta sempre quello di 2.100 Euro). Nell'ipotesi in cui più contribuenti hanno sostenuto spese per assistenza riferita allo stesso familiare, l'importo teorico deve essere diviso tra le persone che hanno sostenuto la spesa.

Cumulabilità: sia la deduzione che la detrazione per gli addetti all'assistenza non pregiudica la possibilità di dedurre i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare.


Spese sanitarie specialistiche

Per le spese sanitarie specialistiche si intendono: analisi di laboratorio, prestazioni chirurgiche e specialistiche e così via.

È prevista una detrazione IRPEF del 19% sulla parte che eccede ad Euro 129,11. L'agevolazione può essere usufruita anche dai familiari, purché la persona con disabilità ne sia fiscalmente a carico.


Spese per il servizio di interpretariato

Per il servizio di interpretariato per le persone riconosciute «sorde» ai sensi della Legge n. 380/1970 (e successive modificazioni). 

È prevista la detrazione IRPEF del 19%.

La detrazione è fruibile anche dal familiare della persona con disabilità che risulti fiscalmente a carico.


Spese per il trasporto in ambulanza

Per il trasporto in ambulanza detrazione IRPEF del 19% per l'intero ammontare (senza togliere la franchigia di Euro 129,11).

Attenzione: le eventuali prestazioni effettuate durante il trasporto costituiscono spese sanitarie specialistiche e danno diritto a detrazione solo sulla parte eccedente Euro 129,11 (vedi sopra).


Spese sanitarie sostenute dal familiare per particolari patologie

Questo tipo di agevolazione può essere usufruita da una persona che effettua una spesa sanitaria per un familiare non fiscalmente a carico, ma con un reddito comunque inferiore ad Euro 2.840,51 che presenta patologie (cardiopatie, allergie e trapianti) che danno diritto all'esenzione del ticket sanitario.

La persona può beneficiare di una detrazione IRPEF del 19% (dopo aver tolto la franchigia di Euro 129,11) per la parte che non trova capienza nell'imposta dovuta dal familiare affetto dalle suddette patologie.

L'ammontare massimo delle spese sanitarie è complessivamente pari ad Euro 6.197,48.


Spese sostenute per l'acquisto del cane guida

È possibile una detrazione IRPEF del 19% per le spese sostenute per l'acquisto del cane guida una sola volta in quattro anni, salvo casi di pedita dell'animale. La detrazione spetta per un solo cane e può essere calcolata su un importo massimo di Euro 18.075,99. Inoltre, è prevista una detrazione forfetaria di Euro 1000 per le spese per il mantenimento del cane guida. A tale detrazione è stato riconosciuto un limite di spesa pari a 510.000 euro per il 2020 e a 290.000 euro per gli anni successivi. Non è consentita per il familiare della persona cieca anche se questi ne è fiscalmente a carico.


Requisiti

Ai fini della detrazione e della deduzione di cui sopra, i beneficiari sono considerati coloro che posseggono:

Attenzione: le persone riconosciute «grandi invalidi di guerra» (e le persone ad esse equiparate) sono considerati persone in «stato di handicap» e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari previsti dall'articolo 4 della Legge n. 104/1992.

Attenzione: le persone riconosciute in «stato di handicap» (ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 104/1992) possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) facendo riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all'accertamento suddetto o ad altri accertamenti accettati al fine di far valere le suddette agevolazioni.

Attenzione: per poter detrarre le spese per l'assistenza, la persona deve essere considerata «non autosufficiente», ossia non deve essere in grado di: assumere alimenti, espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale, di deambulare, di indossare indumenti. È considerata persona non autosufficiente anche quella che necessita di sorveglianza continuativa.


Dove rivolgersi

Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi presso:



Requisiti

Ai fini della detrazione e della deduzione di cui sopra, i beneficiari sono considerati coloro che posseggono:

Attenzione: le persone riconosciute «grandi invalidi di guerra» (e le persone ad esse equiparate) sono considerati persone in «stato di handicap» e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari previsti dall'articolo 4 della Legge n. 104/1992.

Attenzione: le persone riconosciute in «stato di handicap» (ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 104/1992) possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) facendo riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all'accertamento suddetto o ad altri accertamenti accettati al fine di far valere le suddette agevolazioni.

Attenzione: per poter detrarre le spese per l'assistenza, la persona deve essere considerata «non autosufficiente», ossia non deve essere in grado di: assumere alimenti, espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale, di deambulare, di indossare indumenti. È considerata persona non autosufficiente anche quella che necessita di sorveglianza continuativa.


Fonti normative

Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» (collegamento a sito esterno).
Data: 3/02/2011
Sezione: Contact Center Terni » Indice » Assistenza sanitaria » Agevolazioni spese di assistenza sanitaria
L'indirizzo di questa scheda è: http://www.cpaonline.it/web/contactcenter/scheda.php?n_id=88