Agevolazioni sulle spese di assistenza protesica per le persone con disabilità
a cura del Servizio di Contact Center Terni
Descrizione
Ogni anno le Leggi finanziarie (o, dal 2011, Legge di Stabilità), prevedono una serie di agevolazioni fiscali per le persone con disabilità e/o per i loro familiari di cui sono fiscalmente a carico. Questa scheda spiega quali sono le agevolazioni previste per le spese di assistenza protesica.
Per un elenco completo di tutte le agevolazioni previste per le persone con disabilità, si rimanda alla scheda: Agevolazioni previste per le persone con disabilità.
Le agevolazioni previste sono:
- detrazione IRPEF del 19% della spesa sostenuta per i sussidi tecnici ed informatici;
- IVA agevolata al 4% per l'acquisto dei sussidi tecnici ed informatici.
- IVA agevolata al 4% per l'acquisto di particolari prodotti editoriali destinati ad essere utilizzati da persone riconosciute cieche o ipovedenti, anche se non acquistati direttamente da loro: giornali e notiziari, quotidiani, libri, periodici realizzati sia in scrittura braille, sia su supporti audio-magnetici per persone riconosciute cieche o ipovedenti (ad esclusione dei giornali, dei periodici pornografici e dai cataloghi diversi da quelli di informazione libraria). L'applicazione dell'IVA al 4% si estende alle prestazioni di composizione, legatoria e stampa dei prodotti editoriali, alle prestazioni di montaggio e duplicazioni degli stessi, anche se realizzati in scrittura braille e su supporto audio-magnetici per persone riconosciute cieche o ipovedenti.
Non tutti i sussidi tecnici ed informatici presentano lo stesso di tipo di agevolazione. Si riporta una specifica distinzione delle agevolazioni previste:
IVA al 4% e detrazione integrale IRPEF del 19%
- (1) il trasporto in ambulanza del disabile (le prestazioni specialistiche effettuate durante il trasporto rientrano, invece, tra le spese sanitarie e possono essere detratte, come detto sopra, solo per la parte eccedente i 129,11 euro);
- (2) il trasporto del disabile effettuato dalla Onlus, che ha rilasciato regolare fattura per il servizio di trasporto prestato o da altri soggetti (per esempio il Comune) che hanno tra i propri fini istituzionali l'assistenza ai disabili;
- (3) l'acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e di apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
- (4) acquisto di arti artificiali per la deambulazione (L'agevolazione può essere riconosciuta anche per l'acquisto di una bicicletta elettrica a pedalata assistita, anche se non ricompresa tra gli ausili tecnici per la mobilità personale individuati dal nomenclatore tariffario delle protesi, da parte di soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti. Per averne diritto, è necessario che il disabile produca, oltre alla certificazione di invalidità o di handicap rilasciata dalla commissione medica pubblica competente, da cui risulti la menomazione funzionale permanente sofferta, la certificazione del medico specialista della ASL che attesti il collegamento funzionale tra la bicicletta con motore elettrico ausiliario e la menomazione.);
- (5) i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento dei disabili;
- (6) la costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne e interne alle abitazioni. Per queste spese la detrazione del 19% non è fruibile contemporaneamente all'agevolazione prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia, ma solo sull'eventuale eccedenza della quota di spesa per la quale è stata richiesta quest'ultima agevolazione;
- (7) l'adattamento dell'ascensore per renderlo idoneo a contenere la carrozzella e l'installazione e la manutenzione della pedana di sollevamento installata nell'abitazione della persona con disabilità (anche per queste spese la detrazione spetta per la parte eccedente quella per la quale si fruisce della detrazione relativa alle spese sostenute per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche);
- (8)l'acquisto di cucine, limitatamente alle componenti dotate di dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, preposte a facilitare il controllo dell'ambiente da parte dei disabili, specificamente descritte in fattura con l'indicazione di dette caratteristiche;
- (9) l'acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei portatori di handicap (riconosciuti tali ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992). Sono tali, per esempio, le spese sostenute per l'acquisto di fax, modem, computer, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa, telefonini per sordomuti e i costi di abbonamento al servizio di soccorso rapido telefonico;
Per le spese effettuate per acquistare telefonini per sordomuti, sussidi tecnici e informatici e cucine, si può fruire della detrazione solo se sussiste il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico informatico e lo specifico handicap. Questo collegamento può risultare dalla certificazione rilasciata dal medico curante o dalla prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell'Asl di appartenenza, richiesta dal Dm 14 marzo 1998 per fruire dell'aliquota Iva agevolata.
L'agevolazione riguarda i soggetti minorati sensoriali dell'udito, affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato. La detrazione non spetta per i servizi resi ai soggetti affetti da sordità di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio.
Per fruire della detrazione è importante conservare tutte le certificazioni e i documenti di spesa, in quanto potrebbero essere richiesti dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate.
La detrazione del 19% sull'intero importo per tutte le spese sopra elencate può essere usufruita anche dal familiare del disabile, a condizione che quest'ultimo sia fiscalmente a suo carico.
IVA al 4% e detrazione IRPEF del 19% per l'importo che eccede Euro 129,11
- spese per ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale permanenti (compresi pannoloni, traverse, letti e materassi ortopedici antidecubito e terapeutici, materassi ad aria collegati a compressore alternativo, cuscini jerico e cuscini antidecubito per carrozzine o carrozzine wc-doccia, cateteri, ecc.);
- acquisto o affitto di protesi ortopediche (comprese le cinture medico-chirurgiche, le scarpe ed i tacchi ortopedici o fatti su misura); arti artificiali, stampelle, bastoni canadesi;
- acquisto o affitto di protesi dentarie e apparecchi ortodontici (comprese le dentiere e le capsule);
- acquisto o affitto di protesi acustiche: apparecchi auditivi (compresi modelli tascabili a filo e auricolare a occhiali);
- acquisto o affitto di protesi oculistiche: occhi e cornee artificiali; occhiali da vista; lenti a contatto e relativo liquido;
- apparecchi da inserire all'interno dell'organismo come stimolatori e protesi cardiache e simili;
- attrezzature sanitarie: apparecchi per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna.
Requisiti
Ai fini della detrazione e della deduzione di cui sopra, in generale, i beneficiari sono considerati coloro che posseggono:
Attenzione: le persone riconosciute «grandi invalidi di guerra» (e le persone ad esse equiparate) sono considerati persone in «stato di handicap» e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari previsti dall'articolo 4 della Legge n. 104/1992.
Attenzione: le persone riconosciute in «stato di handicap» (ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 104/1992) possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) facendo riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all'accertamento suddetto o ad altri accertamenti accettati al fine di far valere le suddette agevolazioni.
Dove rivolgersi
Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi presso:
Requisiti
Ai fini della detrazione e della deduzione di cui sopra, in generale, i beneficiari sono considerati coloro che posseggono:
Attenzione: le persone riconosciute «grandi invalidi di guerra» (e le persone ad esse equiparate) sono considerati persone in «stato di handicap» e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari previsti dall'articolo 4 della Legge n. 104/1992.
Attenzione: le persone riconosciute in «stato di handicap» (ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 104/1992) possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) facendo riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all'accertamento suddetto o ad altri accertamenti accettati al fine di far valere le suddette agevolazioni.
Fonti normative
Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» (collegamento a sito esterno).
Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» (collegamento a sito esterno).
Data: 13/01/2011
Sezione: Contact Center Terni » Indice » Assistenza protesica » Agevolazione spese di assistenza protesica
L'indirizzo di questa scheda è: http://www.cpaonline.it/web/contactcenter/scheda.php?n_id=85