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Una sentenza riafferma: contribuzione ai servizi in base all'ISEE personale

Pubblicato il 20/04/2011 - Letto 2423 volte
Persone con grave disabilità e ultrasessantacinquenni non autosufficienti accertati dalla ASL contribuiranno ai costi per fruire dei servizi domiciliari, diurni o residenziali sulla base del solo ISEE individuale e non di quello familiare. Lo riafferma la sentenza n. 1607 del 15 febbraio 2011 della quinta Sezione del Consiglio di Stato.

Per comprendere l'importanza della sentenza riportiamo le parole con cui l'Avv. Salvatore Nocera, responsabile dell'area normativo-giuridica dell'Osservatorio dell'AIPD sull'integrazione scolastica, ne chiarifica il contenuto.

Il CdS ha ribadito la distinzione tra le persone con gravi disabilità da quelle con disabilità non gravi; per queste ultime è possibile tener conto dell'ISEE familiare, includendosi nel calcolo anche familiari tenuti agli alimenti, al solo fine di verificare la disponibilità economica dell'interessato, effettiva o potenziale. Ciò non significa assolutamente che anche ad essi possa essere richiesta la contribuzione, cosa espressamente esclusa dal CdS sulla base del Codice civile, che consente solo all'interessato di chiedere gli alimenti  non anche  al Comune di chiederli in via surrogatoria in caso di inerzia dell'interessato.

Il principio definitivamente chiarito dal CdS è importante e dovrebbe porre termine ai continui conflitti su questo punto.

Ma il CdS - spiega Nocera - ha anche risolto una serie di altri problemi interessanti:

1. Ha affermato il diritto alla legittimazione delle associazioni cui appartengono gli interessati a promuovere i ricorsi, quando ciò sia previsto nel loro statuto.

2. Quando i Comuni chiedono i dati personali dei parenti tenuti agli alimenti non violano la normativa sulla privacy, poiché tali dati servono a calcolare la condizione economica delle persone con disabilità non grave.

3. Inoltre il CdS, modificando un precedente orientamento espresso in un parere della Sezione consultiva dello stesso, ha affermato che il riferimento all'ISEE personale è un livello essenziale, contenuto nell'art 3 comma 2 ter del decreto legislativo n° 130/00, che deve quindi essere garantito in modo uniforme su tutto il territorio nazionale e non può essere modificato da singole leggi regionali, le quali possono invece graduare diversamente l'ammontare dell'ISEE familiare per le persone con disabilità non grave. E ciò anche in assenza del decreto governativo previsto dalla norma sopracitata, poiché essa ha un valore semplicemente organizzativo che non può annullare un principio costituzionalmente stabilito dall'art. 117  della Costituzione. A questa affermazione il CdS perviene sulla base  anche della lettura della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con L. n° 18/09, che vieta di trattare nello stesso modo persone con disabilità grave e non grave.

4. Riguardo lo specifico del trasporto il CdS ritiene legittimo tener conto del fatto che una persona goda o meno dell'indennità di accompagnamento, non tanto perché essa costituisca reddito, ma perché essa costituisce un beneficio e non sembra corretto sommare ad esso un altro beneficio come l'agevolazione sul costo del trasporto. Ovviamente invece essa è compatibile con la contribuzione ai costi sulla base dell'ISEE personale.

5. Infine il CdS ha stabilito che gli alunni con disabilità hanno diritto ad avere il trasporto gratuito anche per la frequenza delle scuole superiori, secondo i principi indicati nella famosa sentenza della Corte Costituzionale n° 215/87 che ha garantito il diritto al trasporto alle scuole superiori alle stesse condizioni della scuola elementare e media, per le quali esso è espressamente previsto dall'art. 28 comma 1 L. n° 118/1971. 

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