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Permessi lavorativi: modificata in senso restrittivo la Legge n. 104/1992 per chi assiste persone con disabilità

Pubblicato il 15/03/2010 - Letto 2494 volte
3 marzo 2010. Arriva l'atteso «Collegato Lavoro» in Senato. Modifiche all'articolo 33 della Legge n. 104/1992, nota, per i lavoratori, per i permessi lavorativi e la scelta della sede di lavoro. Le modifiche riguarderanno sia il pubblico che il privato. E già si leva un coro di proteste.

Dopo diversi anni di rimbalzi, è stato approvato in via definitiva in Senato il «Collegato Lavoro» che porta il nome di «Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro». In parole povere, una restrizione dell'ambito applicativo dell'articolo 33 della Legge n. 104/1992 (vedi normativa di riferimento), nella parte in cui disciplina i permessi di lavoro retribuiti e la scelta della sede lavorativa.
 
Di fatto - ancora si attendono comunque la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e i vari decreti applicativi - il target a cui si riferisce la legge, quindi gli aventi diritto ai permessi, è stato ristretto: saranno solo i parenti e affini entro il secondo grado, salvo casi eccezionali, a poter usufruire dei permessi (i consueti 3 giorni al mese, alternativi a sei mezze giornate o a due ore al giorno sul turno di lavoro). Anche la scelta della sede di lavoro sarà condizionata dal nuovo Collegato: sarà il domicilio della persona con disabilità assistita, e non più quello del familiare, a fare fede. La nuova norma riguarderà sia i dipendenti pubblici che i privati; su quelli pubblici, tuttavia, è in arrivo una serie di controlli e monitoraggi ulteriori da parte del Ministero della Funzione Pubblica.
 
Immediate le reazioni al sostanziale restringimento, non tanto per le persone con disabilità che in prima persona usufruiscono dell'articolo 33, quanto per i familiari. Con il serio dubbio, avanzato già da numerose parti, che alcuni articoli del Collegato Lavoro non abbiano affatto l'effetto di razionalizzare e controllare le spese e gli eventuali abusi, ma di estendere la platea di coloro che utilizzano i permessi. Viene infatti - tra l'altro - abolito l'obbligo di "continuità ed esclusività" dell'assistenza. A fronte però - e qui le prime contraddizioni notate - di un rafforzamento dei controlli «ex post» nei giorni di permesso, sulla scorta della «visita fiscale», attraverso l'INPS: contraddizioni in termini, se l'assistenza nel giorno in questione non è più, appunto, continuativa.
 


Normativa di Riferimento

Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» (collegamento a pagina esterna).

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