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Per garantire i diritti, non basta «battere i furbi»

Pubblicato il 24/04/2008 - Letto 3093 volte
Proponiamo una riflessione in merito a quanto è scoppiato nei giorni scorsi a Terni circa il controverso regolamento di accesso alla Zona a Traffico Limitato (ZTL) delle persone con disabilità aventi diritto, tema che già era stato affrontato in questo sito il 1° febbraio 2008 con la news «Permessi, ZTL e diritto alla mobilità».

Ci rifacciamo, in particolare, all'articolo «ZTL, un microchip per battere i furbi» di Massimo Sampaolesi, pubblicato ne Il Messaggero il 23 aprile 2008.

Il fatto
Finalmente anche a Terni l'Amministrazione comunale si è trovata costretta a riconoscere che la Corte di Cassazione è intervenuta, con la sentenza n. 719/2008, sulla questione dell'utilizzo del contrassegno arancione rilasciato alle persone con disabilità aventi diritto per accedere con il proprio autoveicolo nelle Zone a Traffico Limitato (ZTL) di tutte le città d'Italia

La sentenza
In particolare, la sentenza ha stabilito che: «il contrassegno invalidi, rilasciato alle persone con gravi di difficoltà di deambulazione o non vedenti, può essere utilizzato su qualsiasi veicolo e su tutto il territorio nazionale».
La sentenza, infatti, non fa altro che appellarsi a quanto già previsto dal Codice della Strada relativamente alla circolazione degli autoveicoli a servizio della persona con disabilità, la quale «può servirsi del contrassegno per circolare con qualsiasi veicolo in zone a traffico limitato, con il solo onere di esporre il contrassegno […] senza necessità che il contrassegno contenga un qualche riferimento alla targa del veicolo sulla quale in concreto si trova a viaggiare e nessuna deroga alla previsione normativa risulta stabilita relativamente alle zone dei centri abitati nelle quali […] il comune abbia limitato la circolazione di tutte od alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale».

L'accesso alle ZTL nei Comuni d'Italia: violazioni dei diritti e della legge
Nonostante le disposizioni del Codice della Strada, con la realizzazione delle Zone a Traffico Limitato, ogni Comune ha adottato misure differenti di limitazioni all'accesso degli autoveicoli. I Comuni hanno previsto l'istallazione di telecamere per l'accesso alla ZTL, ma purtroppo le telecamere non sono in grado di "leggere" il diritto delle persone con disabilità, ma solo le targhe. Ciò ha comportato:

  • limitazione del diritto di mobilità della persona che è costretta a segnalare ogni volta il proprio accesso alla ZTL qualora non viaggi su una delle due auto segnalate, oppure qualora decida di entrare nella ZTL di un Comune in cui non è residente;
  • mancata applicazione della legge; infatti la norma recita: «il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale»; in altre parole, anche l'autorizzazione a circolare nella ZTL deve essere legata alla persona e non all'autoveicolo su cui viaggia.

L'accesso alle ZTL nei Comuni d'Italia: il caso dell'Umbria
La modalità di applicazione del regolamento di accesso alle varie ZTL, inoltre, è diversificato anche nei Comuni della stessa regione, ma la sostanza rimane sempre la stessa: in Umbria, ad esempio, anche se Perugia e Terni adottano strumentazioni diverse per regolare l'accesso alla ZTL, entrambe richiedono la segnalazione delle targhe di massimo due autovetture e questo limita di fatto il diritto alla mobilità delle persone con disabilità.

Il problema dell'ammodernamento dei contrassegni
La sentenza della Corte di Cassazione è il primo passo per ripristinare la giustizia e tutelare le persone con disabilità. Ma ancora non è chiara la modalità con la quale i Comuni dovranno intervenire per rendere "leggibile" anche alle telecamere il diritto alla mobilità: le persone con disabilità, infatti, non sono interessate all'aspetto tecnico (cioè se far leggere i contrassegni da un microchip, dal Telepass o da altro), ma hanno bisogno di sapere tempi di attuazione che - da quanto è stato affermato anche dall'Assessore alla mobilità e al traffico del Comune di Terni, Gianfranco Salvati - sono imprecisati.

Considerazioni della FISH Umbria ONLUS
La realizzazione di Zone a Traffico Limitato al fine di tutelare l'ambiente e il paesaggio contro l'inquinamento dei veicoli è una politica pienamente condivisa dalle persone con disabilità e dalla stessa FISH Umbria ONLUS: al pari dei bambini e degli anziani, infatti, anche chi ha una disabilità è più esposto e più vulnerabile all'inquinamento atmosferico.
Non è accettabile, tuttavia, che le istituzioni locali, «per mere esigenze organizzative e di controllo automatizzato degli accessi in tali zone» (per citare ancora la sentenza) limitino «l'incondizionato diritto» della persona con disabilità «[…] di accedere ad esse con qualunque veicolo al suo servizio».

Per troppo tempo i Comuni italiani hanno limitato alle persone con disabilità il diritto alla mobilità, privando loro della possibilità di un pieno utilizzo dell'autovettura, equiparabile ad un vero e proprio ausilio e necessario alla piena inclusione sociale e alla partecipazione ai contesti della vita quotidiana. Infatti, siamo costretti a ricordare ancora una volta, le persone con disabilità trovano nell'autovettura un ausilio ancora più indispensabile, a fronte soprattutto della limitazione della mobilità personale causata dall'assenza di controlli da parte della Polizia municipale per arginare l'inciviltà di coloro che occupano parcheggi riservati, scivoli o rampe di accesso, dalla presenza di barriere architettoniche e dall'assenza di mezzi di trasporti accessibili.

Concludiamo ricordando all'Amministrazione ternana che, invece di affrontare queste problematiche attraverso i canali mediatici, potrebbe usufruire del tavolo di confronto sull'accessibilità e mobilità attivato dal 2005 dalla FISH Umbria ONLUS. Questo tavolo - che, tra l'altro, ha dato alla luce il Protocollo d'Intesa sull'accessibilità e mobilità - ha la finalità di generare un costante confronto tra l'Amministrazione e le Associazioni di persone con disabilità, senza il quale tali questioni rischiano di diventare mero tecnicismo, il quale, anziché tutelare i diritti delle persone con disabilità, si limita a… «battere i furbi».


APPROFONDIMENTI:
«ZTL, un microchip per battere i furbi» di Massimo Sampaolesi, Il Messaggero, 23/04/2008.
«Permessi, ZTL e diritto alla mobilità» a cura della FISH Umbria ONLUS, 01/02/2008


RIFERIMENTI NORMATIVI:
Sentenza Corte di Cassazione n. 719 del 16 gennaio 2006.
Decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, «Nuovo codice della strada».
Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992, «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada».
Decreto del Presidente della Repubblica n. 610 del 16 settembre 1996, «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada».

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