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Scuola: no al sovraffollamento nella composizione delle classi

Pubblicato il 6/07/2009 - Letto 3394 volte
Il rischio di sovraffollamento nelle classi di una scuola della provincia di Terni, fa riaprire il tema della sicurezza scolastica. Riportiamo la posizione della FISH ed alcuni punti fondamentali circa la composizione delle classi nel rispetto dei bisogni fisiologici degli alunni e delle norme sulla sicurezza.

L'antefatto

Tutto ha inizio con la segnalazione alla FISH Umbria ONLUS, da parte di un gruppo di genitori, della soppressione di una delle tre classi prime a tempo pieno nella scuola primaria «J. Orsini» II ad Amelia per l'anno scolastico 2009-2010. Le iscrizioni previste contano circa 52 bambini di cui due con disabilità. 

 

Il parere orientativo della FISH

La FISH Umbria ONLUS, quindi, si è attivata offrendo ai genitori il supporto dell'Avvocato Salvatore Nocera, il quale ha affermato che la vaghezza prescrittiva delle norme in materia, fintantoché non intervengano i chiarimenti più volte richiesti dalle associazioni, fa sì che, per evitare il sovraffollamento delle classi, le associazioni stesse e le famiglie possano appellarsi alle norme sui limiti di «densità di affollamento».

 

Ciò significa che, in casi di sovraffollamento rispetto al tetto massimo di venti alunni per classe e, in ogni caso, al numero dei metri quadri rapportato a quello degli alunni, le associazioni e le famiglie possono ricorrere in tribunale con provvedimento di urgenza per ottenere la riduzione del numero di alunni, denunciando motivi di sicurezza.

 

Gli aspetti giuridici

Il parere orientativo della FISH, dunque, è frutto dell'analisi di due questioni:

1.  il rispetto del principio della proporzionalità della composizione della classe in presenza di un alunno con disabilità;

2.  il rispetto delle norme di sicurezza dell'aula dovuta al sovraffollamento.

 

Analizziamo il primo punto. Il Ministero della Pubblica Istruzione ha predisposto un Regolamento sulla riorganizzazione della rete scolastica, ma non è stato ancora emanato. In attesa della sua emanazione, tuttavia, deve essere presa in considerazione la Circolare n. 38 del 2 aprile 2009 che trasmette lo schema del Decreto Interministeriale sugli organici del personale docente per l'anno scolastico 2009-2010.

 

La Circolare (pagina 16) raccomanda «la massima attenzione nella costituzione delle classi con alunni disabili, nel senso di limitare, per quanto possibile, in presenza di grave disabilità, la formazione delle stesse con più di 20 alunni».

 

L'indicazione del numero massimo di alunni per classe, tuttavia, non ha un valore assoluto, ma di regola («per quanto possibile»), quindi è derogabile. Inoltre, la Circolare raccomanda che tale numero non venga superato solo in presenza di alunni certificati con grave disabilità (articolo 3, comma 3, Legge 104/1992). Infine, l'emanando Regolamento (articolo 5, comma 2) non fissa - come invece faceva il Decreto Ministeriale 141/99 - il numero massimo di alunni con disabilità presenti nella stessa classe.

 

Per quanto riguarda il secondo punto, la Circolare afferma che continueranno ad essere applicate anche «le disposizioni relative alle limitate dimensioni delle aule» e cioè:

·  il Decreto Ministeriale del 18 dicembre 1975 che fissa la cosiddetta «densità di affollamento» in metri quadri netti per alunno, pari a 1,96 nelle scuole secondarie di secondo grado e a 1,80 negli ordini precedenti;

·  il Decreto del Presidente della Repubblica 37 del 12 gennaio 1998 (articolo 6) e il Decreto Ministeriale del 4 maggio 1998 (articolo 5) per le deroghe ai parametri di «densità di affollamento»;

·  il Decreto Ministeriale del 26 agosto 1992 (articolo 5) sulla prevenzione degli incendi per l'edilizia scolastica;

·  il Testo Unico sulla Sicurezza, (come da Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008).

 

 

Normativa di riferimento

Circolare n. 38 del 2 aprile 2009, «Dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2009/2010 - Trasmissione schema di Decreto Interministeriale» (collegamento a sito esterno).

 

Decreto Ministeriale del 18 dicembre 1975, «Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica» (collegamento a sito esterno).

 

Decreto del Presidente della Repubblica 37 del 12 gennaio 1998, «Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59» (collegamento a sito esterno).

 

Decreto Ministeriale del 4 maggio 1998, «Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco» (collegamento a sito esterno).

 

Decreto Ministeriale del 26 agosto 1992, «Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica» (collegamento a sito esterno).

 

Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro».

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