Gentile Utente,
in merito alle precisazioni da Lei chieste, cominciamo con il chiarire le modalità di erogazione dei benefici economici dell'invalidità civile. Per prima cosa, il sussidio di invalidità cui lei si riferisce prende il nome di «assegno mensile di assistenza» per il cui riconoscimento in passato era sufficiente una percentuale di invalidità civile pari o superiore al 67% (corrispondente ai 2/3 della riduzione della capacità lavorativa), mentre dal 1992 è necessario il riconoscimento del 74% (percentuale che naturalmente non viene fatta valere per i riconoscimenti dell'invalidità civile antecedenti al 1992).
L'assegno mensile di assistenza, tuttavia, è incompatibile con la pensione di reversibilità (o pensione ai superstiti) che Sua suocera percepisce dalla morte del marito. Questa è la ragione per la quale le è stata revocata l'erogazione economica dell'assegno.
Anche se le due prestazioni economiche non sono tra loro cumulabili, questo non significa che a Sua suocera vengono meno gli altri diritti connessi al riconoscimento dell'invalidità civile (dalla percentuale che va dal 74% al 99%, oppure se è stata riconosciuta prima del 1992, dal 67% al 73%) e cioè:
APPROFONDIMENTI:
RIFERIMENTI NORMATIVI:
Nella speranza di aver fornito una risposta chiara ed esaustiva, inviamo cordiali saluti,
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