Persone con disabilità nelle carceri italiane: quali diritti?

a cura di Pierangelo Cenci

Generalmente è un argomento che non rientra tra quelli principali quando si parla o si scrive di diritti delle persone con disabilità, ma anche tra coloro che sono detenute nelle carceri italiane, ci sono persone con disabilità: precisamente l'1% della popolazione carceraria. E anche queste persone possono vivere discriminazioni fondate sulla loro disabilità. Con una Lettera Circolare del marzo scorso, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha posto importanti questioni per garantire a queste persone i diritti, in virtù dei princìpi costituzionali e internazionali.

Con la Lettera Circolare n. 0089149 [link a sito esterno] del 14 marzo scorso, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia ha affrontato il tema della condizione delle persone disabilità nell'ambiente penitenziario.

Il documento, riprendendo il concetto di disabilità introdotto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità e l'approccio basato sulla Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), fornisce i dati del monitoraggio sulle persone con limitazioni funzionali detenute, realizzato nell'agosto 2015 dalla Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento.


Le persone detenute con disabilità

Alla data della rilevazione, negli istituti penitenziari italiani erano presenti 628 persone detenute con disabilità, pari a circa all'1% dell'intera popolazione penitenziaria. Si tratta di 528 persone italiane (26 donne e 502 uomini) e 100 straniere (8 donne e 92 uomini), distribuite in 16 regioni.

Di queste persone, 191 di loro (18 donne e 173 uomini) hanno difficoltà nelle funzioni della vita quotidiana (lavarsi, vestirsi, spogliarsi, mangiare, avere cura della persona, sedersi, alzarsi dal letto e dalla sedia), 153 persone (5 donne e 148 uomini) hanno difficoltà nella mobilità di una funzione o struttura del corpo (ad esempio, difficoltà di mobilità di un arto), 232 persone (11 donne e 221 uomini) hanno limitazioni nella locomozione e 52 persone (di cui una sola donna) hanno difficoltà nella comunicazione (tra cui sono comprese, oltre all'attività del parlare, anche quella della vista e dell'udito).


La questione dei diritti umani nelle carceri

Secondo l'ultimo aggiornamento dell'Ufficio Statistico del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, al 31 maggio del 2016, negli istituti penitenziari italiani erano presenti complessivamente 53.873 persone detenute, a fronte di una capienza regolamentare pari a 49.697 posti: ci sono, quindi, 4.176 persone detenute in più rispetto a quanto le carceri italiane potrebbero contenere.

Non è una notizia nuova, purtroppo: ricordiamo, infatti, che l'Italia è stata censurata dal Consiglio d'Europa e dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, per il sovraffollamento degli istituti penitenziari, ma anche per una non adeguata tutela della salute delle persone detenute.

La non adeguata tutela della salute della popolazione penitenziaria non solo va in contrasto con i princìpi e i diritti tutelati nella Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali (CEDU) [link a file in PDF], ma, ancora prima, contrasta con l'articolo 32 della nostra Costituzione («La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività […]», i cui princìpi non sono intaccati dallo stato di reclusione), nonché con i princìpi della Legge n. 354 del 26 luglio 1975 (e successive modifiche ed integrazioni) sulla riforma della giustizia penitenziaria.

Tornando alla CEDU, l'articolo 3 prevede che gli Stati parte dell'Unione Europea sono obbligati a garantire che, nel corso della reclusione, ogni persona sia detenuta in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana e che le condizioni di esecuzione della misura detentiva non sottopongano la persona stessa a un disagio o a una prova di un'intensità superiore all'inevitabile livello di sofferenza insita nella detenzione.

Non solo, ma la CEDU impone che, tenuto conto delle esigenze pratiche della prigionia, siano assicurati adeguatamente la salute e il benessere della persona detenuta, specialmente attraverso la somministrazione tempestiva delle cure necessarie.

In questo quadro, le accertate violazioni dell'articolo 3 della CEDU impongono una più attenta e operativa sensibilità alle condizioni delle persone con disabilità recluse.

Il nostro Ordinamento prevede che possa essere richiesta, accertata e riconosciuta, con specifici procedimenti, l'incompatibilità della carcerazione con gravi motivi di salute che richiedono assistenza continua da parte dei servizi sanitari del territorio. In tali casi deriva la concessione, su ordinanza del giudice competente, della detenzione domiciliare o di altre misure detentive.

È bene precisare che si tratta, in ogni caso, di casi estremi e connessi a situazioni di salute e non di disabilità nel suo significato più corretto. Per questo motivo, poiché la condizione di disabilità non è di per sé incompatibile con la detenzione carceraria, è importante che anche le strutture penitenziarie garantiscano l'effettiva accessibilità, non solo rispetto alla presenza di celle di pernottamento attrezzate e alla più complessiva accessibilità di tutti gli ambienti di cui possono fruire le persone con disabilità detenute, ma anche in relazione alle generali condizioni di vita, per quanto concerne la detenzione e la possibilità di fruire, al pari delle altre persone recluse, di pene alternative.

Già nel 1999, queste esigenze furono rilevate dall'Amministrazione Penitenziaria, che indicò l'intento di individuare, all'interno degli istituti penitenziari, celle e ausili adeguati al soggiorno di persone «con deficit motorio permanente».

In conformità quindi con la normativa nazionale e internazionale, la Lettera Circolare del marzo scorso individua gli interventi specifici di competenza dell'Amministrazione Penitenziaria, con l'obiettivo di garantire la massima autonomia possibile della persona con disabilità e di favorirne l'accesso ai servizi socio-sanitari.

In particolare, nel rispetto dell'articolo 3 della CEDU, dell'articolo 15 della Convenzione dell'ONU sopra richiamata - per cui nessuna persona può essere sottoposta a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti -, oltreché nel rispetto delle Sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la Lettera affronta le questioni relative a:


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Data: 8/07/2016
Sezione: News » Archivio per argomento » Diritti
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