Indennitā e pensioni: dall'INPS ulteriori chiarimenti sulle semplificazioni per i neo maggiorenni

a cura di Pierangelo Cenci

Dopo la conversione del Decreto Legge n. 90/2014 nella Legge n. 114/2014, riguardante le semplificazioni amministrative per le persone neo maggiorenni con disabilitā, l'INPS aveva regolamentato l'accesso alle prestazioni ai minorenni con indennitā di frequenza. Ora, con il Messaggio INPS n. 7382 del 1° ottobre scorso, l'INPS introduce ulteriori novitā in merito ai titolari di indennitā di accompagnamento ed ai titolari di indennitā di comunicazione.

Come giā detto in questo focus, il Decreto Legge n. 90 del 24 giugno 2014 [link a sito esterno], convertito in Legge n. 114 dell'11 agosto 2014 [link a sito esterno], ha apportato importanti semplificazioni per le persone con disabilitā e le loro famiglie: le novitā sono molte e, nello specifico, quelle che ci interessano si riferiscono alla semplificazione delle procedure amministrative che riguardano l'accesso alle prestazioni economiche (invaliditā civile, cecitā e sorditā) da parte delle persone con disabilitā al raggiungimento della maggiore etā.

Andiamo ora per ordine e riprendiamo le fila di quanto giā detto: prima che la Legge n. 114/2014 entrasse in vigore, un minore, titolare di indennitā di accompagnamento (per invaliditā civile o per cecitā), oppure titolare di indennitā di comunicazione (per sorditā), al compimento della maggiore etā, era costretto a sottoporsi ad una nuova valutazione dell'invaliditā civile giā precedentemente riconosciuta; qualora non avesse adempiuto a tale obbligo, gli veniva revocata l'indennitā e non gli veniva concessa la relativa prestazione economica che gli sarebbe spettata di diritto in quanto maggiorenne.

Poi, finalmente, con la Legge n. 114/2014 - e precisamente con l'articolo 25, comma 6, della norma - viene stabilito che al minore, titolare di indennitā di accompagnamento o di indennitā di comunicazione, sono attribuite, al raggiungimento della maggiore etā, le prestazioni economiche erogabili alle persone maggiorenni, senza dover svolgere ulteriormente altri accertamenti sanitari.

Vi sono stati poi due messaggi da parte dell'INPS che hanno reso concretamente esigibile quanto previsto dalla norma: nel primo, Messaggio INPS n. 6512 dell'8 agosto 2014 [link a sito esterno] - di cui abbiamo accennato anche nel focus sopra citato -, veniva stabilito che i minorenni con indennitā di frequenza che presentano una domanda in via amministrativa entro i 6 mesi antecedenti il compimento della maggiore etā, una volta raggiunti i 18 anni, ottengono, seppur in maniera provvisoria, le prestazioni erogabili alle persone maggiorenni riconosciute invalide civili.

La novitā riguarda il secondo messaggio dell'INPS: il n. 7382 [link a sito esterno] diramato il 1° ottobre scorso. Esso si riferisce sia ai titolari di indennitā di accompagnamento, sia ai titolari di indennitā di comunicazione: in questo caso, ai minori che sono giā titolari di queste prestazioni, al momento del raggiungimento della maggiore etā, viene riconosciuto in automatico il diritto alle seguenti prestazioni:

Per i titolari neo maggiorenni rimane l'obbligo di presentare al raggiungimento della maggiore etā la dichiarazione relativa ai redditi personali, in quanto l'erogazione delle suddette pensioni č condizionata ai limiti reddituali personali.


Data: 10/10/2014
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