Assistenza domiciliare indiretta: la parola ai Tribunali

a cura di Martina Pantaleoni

Nel focus, si partirà da una breve analisi di due Sentenze, l'una del Tribunale di Ascoli Piceno e l'altra del TAR del Piemonte, che hanno come oggetto l'assistenza domiciliare indiretta, per poi chiederci qual è la situazione umbra in tema di assistenza indiretta e diritto alla Vita Indipendente.

Lo scorso 22 gennaio, su Superando.it è stato pubblicato l'articolo Negare assistenza domiciliare è discriminazione [link a sito esterno] che fa riferimento alla prima sentenza di un Tribunale italiano che ha definito "comportamento discriminatorio" - ai sensi della Legge n. 67 del 1 marzo 2006 [link a sito esterno] - la mancata erogazione dell'assistenza domiciliare indiretta da parte dei servizi sociali del Comune a favore di una signora con disabilità.

Tale articolo fa riferimento, nello specifico, alla sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno che ha condannato il Comune a risarcire una signora con disabilità che si è vista negata, per otto anni, l'assistenza indiretta (o assistenza domiciliare autogestita).

Nell'articolo citato, non vengono riportati gli estremi della Sentenza a cui si fa cenno, ma si può ipotizzare che si faccia riferimento alla Sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno [link a file pdf] del 5 febbraio 2014, che condanna il Comune per la mancata erogazione dell'assistenza indiretta a favore di una signora con disabilità, la quale - a quanto si apprende leggendo il testo della Sentenza - è stata posta in "posizione di svantaggio rispetto alle altre persone", dal momento che il Comune non ha provveduto ad individuare un "accomodamento ragionevole" che le permettesse di superare la situazione di disagio socio-economico in cui questa si trovava.

Il Tribunale di Ascoli Piceno, lo scorso anno, ha così condannato il Comune a risarcire la signora con disabilità per il "comportamento discriminatorio" che questo ha assunto nei confronti della stessa "per i reiterati rifiuti frapposti […] ad usufruire dell'assistenza domiciliare indiretta […], mediante ratifica avvenuta con Legge n. 18 del 3.3.2009, della Convenzione dell'ONU sui diritti dei disabili, in forza dei quali avrebbero dovuto essere rivisti i criteri di assegnazione del beneficio mediante l'adozione di ragionevoli accomodamenti che in relazione al caso di specie avrebbero consentito alla ricorrente di gestire in maniera dignitosa la propria esistenza" (dal testo della Sentenza).

Sempre recentemente su Superando.it, è stato pubblicato l'articolo Piemonte: importante Sentenza sulle prestazioni domiciliari [link a sito esterno], dove viene commentata la Sentenza n. 156 del 29 gennaio 2015 [link a sito esterno] emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Piemonte, che ha confermato che le prestazioni socio-sanitarie fornite da personale senza specifica qualifica professionale, sono comunque da considerarsi prestazioni che rientrano nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e, dunque, sono a carico - per il 50% - del Servizio Sanitario Nazionale.

Con questa Sentenza, il TAR del Piemonte ha annullato, nello loro parti sostanziali, alcune Delibere della Giunta Regionale piemontese che classificavano come "extra LEA" l'assistenza domiciliare fornita da personale non qualificato, "spostando il [...] finanziamento [delle prestazioni di assistenza domiciliare, N.d.R.] sul comparto assistenziale, quindi regolato da criteri di discrezionalità e beneficenza, legate cioè alla disponibilità di risorse stanziate", come si legge nell'articolo.

Con questa Sentenza, dunque, anche l'assistenza domiciliare fornita da figure diverse dall'operatore/trice sanitaro/a (come, ad esempio, assistente familiare, badante, familiare) quando è "finalizzata ad assistere il paziente non autosufficiente nei vari momenti della sua vita domiciliare", deve rientrare nei LEA, in quanto diritto esigibile della persona.

Queste due Sentenze ci hanno permesso di disegnare un breve quadro di analisi rispetto a ciò che accade nelle altre realtà regionali in tema di assistenza indiretta, strumento che - lo ricordiamo - favorisce la piena realizzazione del diritto alla Vita Indipendente delle persone con disabilità.

A livello locale, ricordiamo che il Consiglio Comunale di Terni ha prodotto, lo scorso anno, ben due atti sul diritto alla Vita Indipendente (come abbiamo scritto in questa news). Ma, a livello regionale, qual è la situazione su tali questioni? Le persone con disabilità umbre debbono dover ricorrere ai Tribunali, come successo in Abruzzo e in Piemonte, per vedersi riconosciuto il diritto alla Vita Indipendente?

Ricordiamo che, in Umbria, è stato istituito il primo Osservatorio Regionale sulla condizione delle persone con disabilità che, tramite i propri tavoli di lavoro, potrebbe verificare cosa avviene nella nostra regione anche in tema di assistenza indiretta, volta a favorire il diritto alla Vita Indipendente, espresso dall'articolo n. 19 della Convenzione delle Nazioni Unite per i diritti delle persone con disabilità [link a file pdf].


Data: 7/02/2015
Sezione: Focus » Archivio per argomento » Servizi e politiche socio-sanitarie
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