Gentile Utente,
in merito al quesito da Lei posto, La informiamo che, in caso di decesso del beneficiario di ambedue le pensioni, la loro erogazione cessa. Vediamo nel dettaglio il caso:
pensione di reversibilità: secondo l'articolo 22 della Legge 903/1965, la pensione di reversibilità passa al coniuge, ma in mancanza di questi o al suo decesso, la pensione viene così ripartita: 60% a un figlio minorenne o maggiorenne dichiarato «inabile al lavoro»; 80% a due figli minorenni o maggiorenni dichiarati «inabili al lavoro»; 100% a tre o più figli minorenni o maggiorenni dichiarati «inabili al lavoro». Da quello che possiamo dedurre dalle informazioni che Lei ci ha dato, nella Sua famiglia non è presente alcuna delle tre condizioni.
Attenzione: l'invalidità civile riconosciuta a Suo fratello, non deve trarre in inganno: non solo non è il figlio della beneficiaria, ma non vive nemmeno a suo carico; l'invalidità civile di per sé, inoltre, non specifica l'esistenza dell'inabilità totale al lavoro richiesta dalla legge.
pensione di invalidità e indennità di accompagnamento: sono prestazioni economiche strettamente a vantaggio della persona con disabilità che ne beneficia (prestazioni nominali). Al suo decesso, infatti, la prestazione cessa di essere concessa.
Nella speranza di aver fornito una risposta chiara ed esaustiva, inviamo cordiali saluti,
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