Gentile Utente,
in merito al quesito da Lei posto, La informiamo che l'aggravamento di un accertamento consiste in una visita della Commissione Medico-legale che riesamina la precedente valutazione a causa di un aggravamento delle condizioni di salute attuali ed, eventualmente, opera una variazione della percentuale assegnata.
Qualora da tale visita venga accertata una riduzione permanente a meno di un terzo della capacità lavorativa, in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore, viene riconosciuta l'inabilità parziale, che dà diritto a richiedere al proprio datore di lavoro una modifica dell'orario e/o l'attribuzione a mansioni confacenti al proprio stato di salute. Qualora, però, non ci siano possibilità accertate di ri-collocazione in mansioni equivalenti, il datore di lavoro potrebbe proporre al lavoratore anche mansioni di posizione funzionale inferiore, purché sempre compatibili con le condizioni di salute. Nel caso in cui il lavoratore non dia il proprio consenso alla nuova mansione di livello inferiore o qualora non venga individuata una mansione compatibile con le condizioni di salute, interviene la risoluzione del rapporto di lavoro che si configura come dispensa dal servizio per inabilità.
Precisiamo, inoltre, che con il riconoscimento dell'inabilità parziale e con la presenza dei requisiti previsti (anzianità contributiva e assicurativa di almeno cinque anni, di cui almeno tre versati nei cinque anni precedenti la domanda di pensione), Le verrà erogato l'«assegno ordinario di invalidità», il cui importo è calcolato sulla base dei contributi versati all'atto della domanda. Tra l'altro nel caso in cui l'assegno risulti di importo molto modesto e Lei percepisse bassi redditi, l'importo della pensione può essere aumentato di una cifra non superiore all'assegno sociale (euro 409,05 per il 2009). L'assegno non può comunque superare l'importo del trattamento minimo (euro 458,20 nel 2009). A tal riguardo, però, Le consigliamo di rivolgersi al proprio Ente Previdenziale che saprà darle maggiori informazioni.
Qualora dalla visita di aggravamento venga accertata una riduzione della capacità lavorativa che provochi una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, questa dà luogo al riconoscimento dell'inabilità totale con il quale non è possibile continuare a svolgere qualsiasi attività lavorativa. Con l'inabilità assoluta, verificata sempre la sussistenza dei requisiti necessari (un'anzianità contributiva e assicurativa di almeno cinque anni, di cui tre versati nei cinque anni precedenti la domanda di pensione), avrebbe diritto a percepire la «pensione ordinaria di inabilità», il cui importo è calcolato dall'Ente previdenziale e a cui rimandiamo per maggiori dettagli.
Per ogni altra informazione, può contattarci telefonicamente al numero 0744 27.46.59.
Nella speranza di aver fornito una risposta chiara ed esaustiva, inviamo cordiali saluti,
Margherita Di Giorgio e Pierangelo Cenci
(Assistenti Sociali del Centro per l'Autonomia Umbro)