Come richiedere l'insegnante di sostegno

a cura del Servizio di Contact Center Terni

Descrizione

Il diritto all'istruzione per degli alunni con disabilità viene garantito nelle scuole di ogni ordine e grado con l'assegnazione di insegnanti specializzati per l'attività di sostegno all'alunno con disabilità e all'intera classe.
 
L'insegnante di sostegno, la cui nomina è di competenza dell'amministrazione scolastica, viene assegnato alla classe in cui è stato inserito almeno un alunno con disabilità (riconosciuto «in stato di handicap» o «in stato di handicap in situazione di gravità» ai sensi della Legge n. 104/1992) e ha il compito di realizzare interventi individualizzati a seconda delle esigenze dei singoli alunni con disabilità.

Durante le ore di lezione, l'insegnante di sostegno è compresente in aula con l'insegnante curriculare e assume la cotitolarità delle sezioni e delle classi in cui opera, collaborando quindi nella programmazione e nelle attività educative e didattiche, favorendo l'autonomia dell'alunno e stimolandone la comunicazione personale.

Se gli insegnanti curriculari hanno il compito di valutare principalmente il profitto degli alunni, l'insegnante di sostegno, essendo anch'egli un docente della classe, ha il compito di valutare il livello globale di crescita, e quindi di inclusione, di tutti gli alunni, mediando tra l'alunno con disabilità e i suoi compagni.

Per la funzione che assume l'insegnante di sostegno nei confronti dell'alunno con disabilità, è essenziale il suo coinvolgimento nella stesura dei principali strumenti che favoriscono l'integrazione scolastica: il Profilo Dinamico Funzionale (PDF) e il Piano Educativo Individualizzato (PEI). In tal modo, affinché l'inserimento dell'alunno con disabilità si trasformi qualitativamente in inclusione, è necessario che il Gruppo di Lavoro sull'Handicap (GLH) - di cui fa parte l'insegnante di sostegno - ponga attenzione al fatto che ci sia una correlazione tra la definizione degli obiettivi del PDF e la programmazione delle attività del PEI. Tale correlazione ha due compiti: da un lato, deve valorizzare le caratteristiche personali e, dall'altro, deve coinvolgere l'alunno nella programmazione e nelle attività di tutta la classe.

Al fine di garantire la continuità del percorso scolastico, nel passaggio tra i diversi gradi di scuola sono previste forme di consultazione tra docenti di scuole di grado diverso, in modo da promuovere la massima integrazione scolastica dell'alunno con disabilità.


Requisiti

Possono beneficiare dell'insegnante di sostegno gli alunni con disabilità riconosciuti dalle Commissioni Mediche della ASL in «stato di handicap» o «stato di handicap in situazione di gravità» (ai sensi della Legge n. 104/1992).

Dove rivolgersi

Per ottenere maggiori informazioni sull'opportunità di avviare il procedimento per la richiesta dell'insegnante di sostegno, i genitori  dell'alunno con disabilità (o chi ne fa le veci) deve rivolgersi all'Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile e dell'Età Evolutiva della propria ASL di appartenenza.

Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile e dell'Età Evolutiva di Terni


Procedura

Una volta che l'alunno ha ricevuto la Diagnosi funzionale da parte dell'UVM della Neuropsichiatria Infantile e dell'Età evolutiva dell'ASL, i genitori devono recarsi presso l'istituto scolastico presso il quale intendono iscrivere il proprio figlio per richiedere l'avvio della procedura necessaria per avere l'insegnante di sostegno.

Sulla base di ciò, il Dirigente Scolastico inoltra la richiesta per l'insegnante di sostegno, indicando le ore di sostegno necessarie che risultano dalla Diagnosi Funzionale e dal progetto formulato dal GLH.



Requisiti

Possono beneficiare dell'insegnante di sostegno gli alunni con disabilità riconosciuti dalle Commissioni Mediche della ASL in «stato di handicap» o «stato di handicap in situazione di gravità» (ai sensi della Legge n. 104/1992).

Fonti normative

Decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 31 ottobre 1975, «Norme in materia di scuole aventi particolari finalità» (collegamento a sito esterno).

Legge n. 517 del 4 agosto 1977, «Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico» (collegamento a sito esterno).

Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» (collegamento a sito esterno).


Data: 29/10/2010
Sezione: Contact Center Terni » Indice » Scuola e università » Integrazione scolastica
L'indirizzo di questa scheda è: http://www.cpaonline.it/web/contactcenter/scheda.php?n_id=82