Gentile Utente,
in merito al quesito da Lei posto, La informiamo che le scuole superiori sono amministrate dalla Provincia e non dal Comune. Questa distinzione è disciplinata dall'articolo 139 del Decreto Legislativo n. 112/1998, che attribuisce alla Provincia il compito di garantire «i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio»: quindi anche il trasporto scolastico. Per questo motivo, la richiesta dell'assistenza del trasporto scolastico deve essere rivolta all'Ufficio Scolastico Provinciale (ex Provveditorato agli Studi) e all'assessorato provinciale competente per l'istruzione scolastica. La Provincia, inoltre, ha competenza per l'assistenza scolastica delle persone con cecità e di quelle con sordità in tutte le scuole di ogni ordine e grado.
Il diritto al trasporto scolastico per la scuola superiore è rivendicabile sulla base della sentenza della Corte Costituzionale n. 215 del 1987 che rende obbligatoria (e non più facoltativa come era espresso nelle precedenti norme) l'attivazione di mezzi e soluzione per permettere agli alunni con disabilità la frequenza scolastica «alle scuole medie superiori ed universitarie».
Risulta evidente, infine, che non sempre basta una pedana elevatrice per rendere fruibile il trasporto e quindi, di conseguenza, rendere effettivo il diritto alla frequenza scolastica. La Provincia, quindi, deve predisporre anche l'eventuale accompagnatore o soluzioni alternative affinché Sua figlia possa ricevere l'integrazione scolastica di cui necessita.
Dal momento che ciò che Lei richiede per Sua figlia è un diritto, qualora gli enti incaricati di renderVelo fruibile non adempiano al loro mandato, Le consigliamo di rivolgersi alla FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap) della Sua regione (che è anche la sede nazionale, mentre noi operiamo solo in Umbria) e chiedere un parere all'Avvocato Salvatore Nocera.
Indirizzo: Via Gino Capponi, n. 178 - 00179, Roma
Telefono: 06 78.85.12.62
Fax: 06 78.14.03.07
presidenza@fishonlus.it
Scheda della FISH (Federazione Italiana per il Supermento dell'Handicap).
Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59» (collegamento a sito esterno).
Sentenza Corte Costituzionale n. 215 del 3 giugno 1987, «Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale art. 28, terzo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118: Scuola - mutilati ed invalidi civili - soggetti portatori di handicaps - diritto alla frequenza delle scuole secondarie superiori - effettiva e concreta realizzazione del diritto - mancata assicurazione - violazione degli artt. 3.30.31 e 34 della Costituzione - Illegittimità costituzionale parziale» (collegamento a sito esterno).
Per ogni altra informazione, può contattarci telefonicamente al numero 0744 27.46.59.
Nella speranza di aver fornito una risposta chiara ed esaustiva, inviamo cordiali saluti,
Margherita Di Giorgio e Pierangelo Cenci
(Assistenti Sociali del Centro per l'Autonomia Umbro)