Mia figlia ha diritto al trasporto scolastico e all'accompagnatore dovendo iscriversi in una scuola superiore?

a cura del Servizio di Contact Center

Sono la madre di una ragazza di quasi 17 anni con sindrome di Bartter, tetraparesi spastica e non vedente, che da settembre, se sarà possibile, frequenterà le superiori. Noi abitiamo a Moricone prov. Roma, e la scuola in questione dista circa 17 km. Abbiamo fatto richiesta al nostro Comune di residenza di un trasporto, ma l'amministrazione non avendo un proprio pulmino non sapeva come fare. Per fortuna ho saputo che il CO.TRA.L. fa servizio di linea con dei pullman che hanno delle piattaforme per carrozzati, quindi ho dovuto chiedere all'amministrazione comunale di richiedere al CO.TRA.L. un pullman di linea con la piattaforma per carrozzati per il trasporto degli studenti. Nessuno, però, ha previsto un accompagnatore e l'assessore alla scuola del mio paese mi ha detto che questo compito non spetta al Comune e che non si sa a chi si possa chiedere questa figura e come fare. Le faccio presente che la scuola superiore a cui ho iscritto mia figlia si trova a Passo Corese, nel territorio della provincia di Rieti. Questo problema ho provato a risolverlo contattando la U.I.C. per un servizio civile, ma mi è stato risposto che la lontananza dalla sede più vicina, Tivoli, è tanta, pertanto loro non lo possono fare. Le scrivo perché non ho più idee e non so se ci sono delle speranze di poter fare frequentare i corsi scolastici a mia figlia. L'assessore comunale mi diceva che è vero che ci sono leggi su leggi per il diritto allo studio e per i servizi sociali, ma nell'effettivo questa è una mera utopia. Intanto il tempo corre, e da settembre dell'anno 2007 che sto affannandomi affinché sia tutto pronto, scopro che ancora è tutto campato in aria, persino l'assistente di base scolastico non so ancora se ci sarà. Nella speranza che Lei non solo mi risponda ma che mi dia qualche buona notizia, invio cordiali saluti.

Risposta

Gentile Utente,
in merito al quesito da Lei posto, La informiamo che le scuole superiori sono amministrate dalla Provincia e non dal Comune. Questa distinzione è disciplinata dall'articolo 139 del Decreto Legislativo n. 112/1998, che attribuisce alla Provincia il compito di garantire «i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio»: quindi anche il trasporto scolastico. Per questo motivo, la richiesta dell'assistenza del trasporto scolastico deve essere rivolta all'Ufficio Scolastico Provinciale (ex Provveditorato agli Studi) e all'assessorato provinciale competente per l'istruzione scolastica. La Provincia, inoltre, ha competenza per l'assistenza scolastica delle persone con cecità e di quelle con sordità in tutte le scuole di ogni ordine e grado.

Il diritto al trasporto scolastico per la scuola superiore è rivendicabile sulla base della sentenza della Corte Costituzionale n. 215 del 1987 che rende obbligatoria (e non più facoltativa come era espresso nelle precedenti norme) l'attivazione di mezzi e soluzione per permettere agli alunni con disabilità la frequenza scolastica «alle scuole medie superiori ed universitarie».

Risulta evidente, infine, che non sempre basta una pedana elevatrice per rendere fruibile il trasporto e quindi, di conseguenza, rendere effettivo il diritto alla frequenza scolastica. La Provincia, quindi, deve predisporre anche l'eventuale accompagnatore o soluzioni alternative affinché Sua figlia possa ricevere l'integrazione scolastica di cui necessita.

Dal momento che ciò che Lei richiede per Sua figlia è un diritto, qualora gli enti incaricati di renderVelo fruibile non adempiano al loro mandato, Le consigliamo di rivolgersi alla FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap) della Sua regione (che è anche la sede nazionale, mentre noi operiamo solo in Umbria) e chiedere un parere all'Avvocato Salvatore Nocera.

Indirizzo: Via Gino Capponi, n. 178 - 00179, Roma
Telefono: 06 78.85.12.62
Fax: 06 78.14.03.07
presidenza@fishonlus.it

Scheda della FISH (Federazione Italiana per il Supermento dell'Handicap).


Normativa di riferimento

Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59» (collegamento a sito esterno).

Sentenza Corte Costituzionale n. 215 del 3 giugno 1987, «Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale art. 28, terzo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118: Scuola - mutilati ed invalidi civili - soggetti portatori di handicaps - diritto alla frequenza delle scuole secondarie superiori - effettiva e concreta realizzazione del diritto - mancata assicurazione - violazione degli artt. 3.30.31 e 34 della Costituzione - Illegittimità costituzionale parziale» (collegamento a sito esterno).


Per ogni altra informazione, può contattarci telefonicamente al numero 0744 27.46.59.

Nella speranza di aver fornito una risposta chiara ed esaustiva, inviamo cordiali saluti,
Margherita Di Giorgio e Pierangelo Cenci
(Assistenti Sociali del Centro per l'Autonomia Umbro)


Data: 21/07/2008
Sezione: Contact Center » L'Esperto Risponde » Scuola e Università » Integrazione scolastica e universitaria
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