Permesso di soggiorno per residenza elettiva e prestazioni dell'invalidità civile

a cura del Servizio di Contact Center

Buongiorno sono amministratore di sostegno di una signora di 90 anni, cittadina americana per la quale sono riuscita ad ottenere un permesso di soggiorno per residenza elettiva di un anno rinnovabile. Dovrò procedere all'iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale attraverso la stipula dell'assicurazione relativa ai fini della nomina del medico di base e delle prestazioni sanitarie che necessitano. Vorrei sapere se in presenza di questo tipo di permesso di soggiorno posso richiedere l'invalidità civile e le eventuali prestazioni economiche (quali accompagnamento e, quindi compartecipazione eventuale alla quota sanitaria in caso di ricovero in struttura protetta, in questo caso assolutamente urgente data la grave demenza senile da cui è affetta la signora). Grazie infinite

Risposta

Gentile Utente,
in merito al quesito da Lei posto, La informiamo che il permesso di soggiorno per residenza elettiva fa sì che la persona straniera possa iscriversi volontariamente al Servizio Sanitario Nazionale (SSN). L'iscrizione comporta il pagamento di un contributo economico annuo.

Una volta iscritta al SSN e attivate le pratiche per la richiesta del medico di medicina generale, la persona straniera con disabilità può accedere alle visite di accertamento dell'invalidità civile e dello «stato di handicap» (Legge n. 104/1992) nelle modalità riportate in questa scheda.

Per quanto riguarda le prestazioni economiche, invece, la situazione è un po' più complessa: l'articolo 80, comma 19, della la Legge n. 388 del 23 dicembre 2000 subordinava la concessione di provvidenze economiche in favore dei cittadini con disabilità provenienti da paesi estranei all'Unione Europea, al possesso della Carta di soggiorno. Ripetutamente la Corte Costituzionale, tramite diverse sentenze, ha dichiarato tale disposizione incostituzionale.

Nell'ultima Sentenza in materia, la n. 40 del 15 marzo 2013, la Suprema Corte ha dichiarato nuovamente l'illegittimità costituzionale dell'articolo 80, comma 19, della Legge n. 388/2000, «nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della indennità di accompagnamento […] e della pensione di inabilità […]».

A seguito di questa importante sentenza, l'INPS (Direzione Centrale Assistenza e Invalidità Civile Direzione Centrale Pensioni), con il Messaggio n. 13983 del 4 settembre 2013 [link a sito esterno], ha affermato che: «[…] al fine di ottemperare a quanto statuito dalla Corte Costituzionale, l'indennità di accompagnamento, la pensione di inabilità, l'assegno mensile di invalidità e l'indennità mensile di frequenza, ferme restando le verifiche degli ulteriori requisiti di legge (condizioni sanitarie, residenza in Italia ecc.), dovranno essere concesse "a tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti, anche se privi di permesso di soggiorno CE di lungo periodo, alla sola condizione che siano titolari del requisito del permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all'art. 41 TU immigrazione" […]».

L'accesso in una casa di riposo convenzionata e l'eventuale compartecipazione alla spesa (in attesa del termine delle procedure di accertamento) sono elementi che verranno valutati dall'assistente sociale della ASL cui la struttura è convenzionata.


Nella speranza di aver fornito una risposta chiara ed esaustiva, inviamo cordiali saluti,
Servizio di Contact Center del Centro per l'Autonomia Umbro


Data: 1/04/2014
Sezione: Contact Center » L'Esperto Risponde » Immigrazione » Invalidità civile per stranieri
L'indirizzo di questa scheda è: http://www.cpaonline.it/web/espertorisponde/scheda.php?n_id=2044