Gentile Utente,
in merito al quesito da Lei posto, La informiamo che, relativamente alla «pensione di invalidità», l'articolo 22 comma 22.1 del Regolamento Generale Previdenza 2012 dell'INARCASSA, per poter beneficiare della prestazione, prevede che: «l'iscritto non sia titolare di un trattamento di invalidità o inabilità erogato da un altro ente previdenziale» (punto c).
La disposizione, così com'è formulata, apre dubbi di interpretazione, sebbene la pensione di inabilità per le persone riconosciute invalide civili sia una prestazione prettamente assistenziale e non una prestazione previdenziale.
In ogni caso, Le consigliamo di formulare il quesito direttamente all'INARCASSA e, nel caso in cui il disposto dell'articolo 22 si estenda anche alle prestazioni riservate ai cittadini riconosciuti invalidi civili, chiedere se può optare per il trattamento economico più favorevole.
Le ricordiamo che, in ogni caso, la pensione di inabilità per invalidi civili è sottoposta ad un limite reddituale lordo annuo di 16.127,30 (per il 2013).
Nella speranza di aver fornito una risposta chiara ed esaustiva, inviamo cordiali saluti,
Servizio di Contact Center del Centro per l'Autonomia Umbro