Gentile Utente,
in merito al quesito da Lei posto, La informiamo che il riferimento legislativo da Lei richiesto è il Decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 27 luglio 2011 il quale approva definitivamente il regolamento del Governo che disciplina i procedimenti relativi all'ordinamento del lavoro dei pubblici dipendenti previsto dall'articolo 55-octies del Decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 (così come modificate dal Decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009).
Il DPR n. 171/2011 definisce sia l'inidoneità psico-fisica permanente assoluta, sia l'inidoneità psico-fisica permanente relativa. Se la prima comporta la cessazione dell'attività lavorativa, la seconda comporta la messa in atto da parte dell'amministrazione di ogni tentativo di recupero al servizio del lavoratore nelle strutture organizzative di settore.
In questo secondo caso, il lavoratore ha diritto ad operare una scelta:
Nella scheda "L'inidoneità psico-fisica dei dipendenti pubblici" troverà maggiori dettagli in proposito.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 27 luglio 2011, «Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti pubblici nazionali in caso di permanente inidoneità psico-fisica, a norma dell'articolo 55-octies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» (collegamento a sito esterno).
Decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009, «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni» (collegamento a sito esterno).
Decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» (collegamento a sito esterno).
Nella speranza di aver fornito una risposta chiara ed esaustiva, inviamo cordiali saluti,
Anna Vecchiarini e Pierangelo Cenci
(Assistenti Sociali del Centro per l'Autonomia Umbro)