Esenzione degli invalidi civili dalla visita fiscale dopo il Decreto Brunetta

a cura del Servizio di Contact Center

Sono un invalido al 100% e ho la Legge 104/1992. Nel caso in cui mi ammalassi e dovessi prendere giorni di malattia, potrei godere dell'esenzione dalla visita fiscale in base al Decreto Brunetta n. 206/2009?

Risposta

Gentile Utente,
in merito al quesito da Lei posto, La informiamo che l'articolo 2 del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione n. 206 del 18 dicembre 2009 (noto anche come «Decreto Brunetta» - link a sito esterno) prevede che siano esentati dalla visita fiscale i dipendenti pubblici per i quali l'assenza per malattia sia riconducibile ai seguenti casi:

Il testo della normativa non fornisce ulteriori informazioni per sapere se l'invalidità di cui la punto d) comprenda anche l'invalidità civile di cui alla Legge n. 118 del 30 marzo 1971, oppure faccia riferimento solo a quella per servizio di cui al punto precedente. Quindi non esiste una certezza assoluta in merito. Tuttavia, si possono fare alcune considerazioni sulla base di quanto, successivamente, ha affermato il Dipartimento della Funzione Pubblica.

Questo, infatti, con Parere n. 2 del 15 marzo 2010 (link a sito esterno), ha precisato che in merito all'obbligatorietà o meno della visita fiscale è necessario distinguere il caso in cui: a) l'Amministrazione pubblica possegga già la documentazione comprovante le condizioni di salute del dipendente (tali da farlo rientrare nel punti sopra indicati dell'articolo 2 del Decreto n. 206/2009); b) l'Amministrazione non ne sia a conoscenza.

Nel primo caso, l'Amministrazione deve astenersi nel procedere con la visita fiscale onde evitare di incorrere nell'esenzione di cui all'articolo 2 del Decreto n. 206/2009 e di rendere, quindi, la visita fiscale infruttuosa.

Nel secondo caso, l'Amministrazione ha comunque l'obbligo di procedere con la visita fiscale; in questo caso, tuttavia, qualora il dipendente non si trovi in casa durante la visita non andrebbe incontro a responsabilità e all'applicazione delle relative sanzioni (dal momento che rientrerebbe nei requisiti di cui all'articolo 2 del suddetto Decreto).

Ora, venendo alla Sua domanda, è possibile affermare che, dal momento che la documentazione riguardante l'invalidità civile di un dipendente pubblico è generalmente nota all'Amministrazione, dovrebbe essere compito di quest'ultima valutare, sulla base della comunicazione di malattia che il dipendente ha presentato, se procedere o meno con la visita fiscale. La decisione ovviamente dipenderà dalla connessione tra la patologia per la quale il lavoratore si assenta e la menomazione per la quale è stata riconosciuta l'invalidità civile.

Ad esempio, se un lavoratore con lesione al midollo spinale, con invalidità civile del 100%, si assenta per una comune influenza, potrebbe essere sottoposto a visita fiscale, dal momento che questa non è connessa con la lesione midollare per la quale gli è stata riconosciuta l'invalidità civile. Al contrario, se il motivo dell'assenza del lavoratore fosse un'infezione da piaga da decubito, è chiaro che la connessione di questa malattia con la menomazione principale dell'invalidità civile è molto più stretta e quindi potrebbe far valere i requisiti di cui all'articolo 2 del Decreto n. 206/2009.

Comunque, dal momento che la normativa, di fatto, è generica in merito al tipo di invalidità prevista per l'esenzione di cui all'articolo 2, lettera d) del Decreto n. 206/2009, Le consigliamo di rivolgersi ad un patronato o ad un sindacato per un ulteriore parere.



Nella speranza di aver fornito una risposta chiara ed esaustiva, inviamo cordiali saluti,
Anna Vecchiarini e Pierangelo Cenci
(Assistenti Sociali del Centro per l'Autonomia Umbro)
Data: 18/02/2013
Sezione: Contact Center » L'Esperto Risponde » Formazione e lavoro » Permessi e congedi lavorativi Legge 104/92
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