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Perché è importante il «Contrassegno Unificato Disabili Europeo»

Pubblicato il 5/08/2010 - Letto 4208 volte
Con la modifica al Codice della Strada, Disegno di Legge n. 1720-B, del 28 luglio scorso, si è formalmente aperta la strada all'adozione del «Contrassegno Unificato Disabili Europeo», per la circolazione e la sosta dei veicoli. Vediamo perché è importante questo Contrassegno.

Fronte retro del Contrassegno Unificato Disabili EuropeoIl «Contrassegno Unificato Disabili Europeo» è un contrassegno che permette la sosta e la circolazione delle persone con disabilità in tutto il territorio europeo.

L'omogeneità dei vari contrassegni europei per le auto di persone con disabilità è prevista dalla Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea n. 98/376/CE del 4 giugno 1998, che ne definisce la forma e stabilisce che sia di colore azzurro chiaro e abbia sul lato frontale la dicitura «disabile» e anche il simbolo internazionale della persona con disabilità (il pittogramma della carrozzina) di colore bianco su fondo azzurro scuro.

In Italia non è stato adottato perché il pittogramma della carrozzina identifica che alla guida dell'auto c'è una persona con disabilità, cosa che - fino al 28 luglio - andava contro le disposizioni della normativa sulla privacy, per la quale i contrassegni dovevano contenere «i soli dati indispensabili ad individuare l'autorizzazione rilasciata e senza l'apposizione di simboli o diciture dai quali può desumersi la speciale natura dell'autorizzazione per effetto della sola visione del contrassegno» (articolo 74, comma 1, Decreto legislativo n. 196/2003).

Il motivo dell'impedimento all'adozione del contrassegno europeo può apparire paradossale, visto che anche il contrassegno italiano attualmente in vigore per le auto delle persone con disabilità contiene un pittogramma con la carrozzina, identificativo, quindi, allo stesso modo, della natura dell'autorizzazione (anche se di colore nero su sfondo arancione).

Tuttavia, il contrassegno italiano è stato regolamentato dal Codice della Strada del 1992, che è antecedente sia al 1996 (anno della prima regolamentazione sui dati sensibili), sia al 2003 (anno dell'attuale normativa sulla privacy). Per questo motivo, senza una modifica del Codice della Strada, si è continuato, ugualmente, a far uso del contrassegno arancione.

La Raccomandazione dell'Consiglio dell'Unione Europea - che ricordiamo non è una legge, ma un'esortazione non obbligatoria - introduce un modello di contrassegno comunitario europeo standardizzato, che deve essere reciprocamente riconosciuto dagli Stati membri dell'Unione stessa. Tuttavia gli Stati membri sono responsabili per il rilascio del contrassegno ed, in questo senso, le autorità nazionali fanno riferimento alle loro rispettive legislazioni.

Purtroppo, quando nel 2003 è stata riformata la normativa sui dati sensibili e sulla privacy, non si è tenuto conto della Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea. Anzi, come abbiamo visto, l'articolo 74, comma 1, ha limitato ogni forma di dicitura e ogni simbolo che potrebbe far desumere la natura dell'autorizzazione.

Sono passati circa 12 anni per poter procedere congiuntamente alla modifica del Codice della Strada e dell'articolo del Decreto legislativo n. 196/2003 che riguarda i simboli dei contrassegni.

Infatti, l'articolo 59 del Disegno di Legge n. 1720-B sulla sicurezza stradale, approvato in via definitiva lo scorso 28 luglio, modifica finalmente l'articolo 74, vietando solo le «diciture dalle quali può essere individuata la persona fisica interessata».

Questo, naturalmente, è solo un primo passo per l'adozione del contrassegno, ma ci sono buone speranze: il Governo, infatti, - sollecitato da diverse interrogazioni parlamentari a firma Maria Antonietta Coscioni e da numerose istanze da parte della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap) - ha assunto il preciso impegno, una volta approvato il disegno di legge di emanare idonea norma di rango regolamentare, volta a rendere effettiva ed immediata l'adozione dello stesso «Contrassegno Unificato Disabili Europeo».

Per rendere operativa l'adozione manca solo la modifica del regolamento attuativo del Codice della Strada che riporta ancora la dicitura «Contrassegno invalidi» e che disciplina le procedure per il suo ottenimento.


Perché è importante il «Contrassegno Unificato Disabili Europeo»

Il «Contrassegno Unificato Disabili Europeo» permetterà la regolazione della sosta ai cittadini con disabilità anche in tutti i paesi dell'Unione Europea, senza il disagio di non vedersi riconosciuto quello del proprio paese di origine, con il rischio - come è più volte capitato - di incappare in contravvenzioni.

Il diritto alla mobilità, sancito anche dalla Convenzione Internazionale sui Diritti delle Persone con Disabilità, ha modo di essere ancora più effettivo.

Ma non solo. Quello che viene auspicato dalle Associazioni di persone con disabilità (in special modo quelle federate alla FISH) è soprattutto legato alla possibilità di unificare anche l'accesso e la circolazione delle automobili delle persone con disabilità all'interno delle Zone a Traffico Limitato dei Comuni italiani. È noto, infatti, che ogni Comune con ZTL, ha modalità differenti di regolare l'accesso e la circolazione dei veicoli. Nei varchi muniti di telecamera, il permesso della persona con disabilità  non residente - essendo cartaceo - non viene "letto" dal dispositivo elettronico e la persona corre il rischio di essere multata, qualora non segnali la propria targa all'ufficio comunale preposto (vedi schede contact center specifiche).

Una regolamentazione unificata che rispetti il diritto alla mobilità delle persone con disabilità è auspicabile per evitare, quindi, anche questo aggravio nei confronti delle persone con disabilità.

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