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Collocamento mirato: la manovra bis modifica il sistema delle compensazioni previste dalla Legge n. 68/1999

Pubblicato il 25/08/2011 - Letto 2892 volte
Il Decreto Legge n. 138/2011, cosiddetto «Manovra bis», con l'articolo 9 modifica il regime delle compensazioni: cerchiamo, attraverso questo focus, di capire cosa questo significa

La Legge n. 68/1999 «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» prevedeva, all'articolo 5, comma 8, che l'aziende tenute a rispettare l'obbligo di assunzione di persone con disabilità potevano essere autorizzate ad assumere, previa motivata richiesta, in una unità produttiva un numero di persone con disabilità superiore a quello prescritto servendosi di questa eccedenza per compensare il minor numero di persone assunte presso altre unità produttive, situate in province nell'ambito della stessa regione o anche di regioni diverse qualora il richiedente fosse un datore di lavoro privato; se il provvedimento interessava più regioni, la competenza era della Direzione generale per l'impiego del Ministero del lavoro, mentre era di competenza del servizio indicato dalla regione quello che riguardava più province della stessa regione.

Con l'emanazione del Decreto Legge n. 138/2011, invece, questa disposizione viene novellata interamente (mediante l'articolo 9).

Ora, infatti, è possibile ottemperare all'aliquota di lavoratori necessariamente da assumere nell'ambito dell'intero territorio nazionale.

I datori di lavoro privati, quindi, che occupano personale dislocato in più unità produttive possono compensare l'eccedenza di persone con disabilità assunte in una unità produttiva con il minor numero di assunzioni obbligatorie in altre unità.

La compensazione, con il Decreto Legge, diventa automatica, per cui non è più necessaria la "previa motivata richiesta". In questi casi, infatti, i datori di lavoro che si avvalgono della facoltà di compensazione devono solo trasmettere telematicamente, a ciascuno dei servizi provinciali competenti, il prospetto annuale dal quale risulti l'adempimento dell'obbligo a livello nazionale.

Questa possibilità, inoltre, è estesa alle imprese che fanno parte di un gruppo individuato ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile, come definito dall'articolo 31 del d.lgs.276/2003, vale a dire le società collegate o controllate.

Per quanto riguarda, invece, i datori di lavoro pubblici rimane l'obbligo di richiedere l'autorizzazione a procedere all'assunzione, in una unità produttiva, di un numero superiore di persone con disabilità, rispetto al dovuto, portando l'eccedenza in compensazione in altre unità produttive della medesima regione.

Queste in sostanza le principali modifiche introdotte, nell'ambito del collocamento mirato, dalla "Manovra bis" che, almeno sulla carta, dovrebbero facilitare le assunzione delle persone con disabilità. Tuttavia è interessante leggere il commento che la FISH ONLUS ha espresso all'interno di un proprio comunicato:

«È singolare che mentre i mercati affondano, il disavanzo pubblico tocca vette record, il PIL si avvicina allo zero, si intervenga all'interno di una disposizione straordinaria anche una norma che riguarda il collocamento mirato, come se questo fosse il maggior elemento di ostacolo al mercato del lavoro o all'attività imprenditoriale. Ma tant'è: quella che ne esce è una modificazione della norma originaria che ha luci ed ombre a seconda di come potrà funzionare la contrattazione a livello regionale e nazionale. […]Come già detto FISH ritiene "neutro" il provvedimento: la sua efficacia è correlata alla capacità di verificarne l'attuazione, contrattare con le grandi aziende tempi e modi di più efficace applicazione, proporre e diffondere buone prassi. La sua neutralità però non può essere di ostacolo al contenimento della disoccupazione ed all'inoccupazione specie se di lunga durata come per ledisabilità intellettive, per le donne con disabilità, e nel sud. Sarebbe una discriminazione inaccettabile

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