Servizi socio-sanitari della ASL n. 4 di Terni: cosa si chiede ai cittadini?

a cura di Pierangelo Cenci

Terni. In questi giorni nelle case dei cittadini con disabilità sta arrivando una lettera da parte del Comune (Direzione Servizi Sociali) nella quale si richiede la compartecipazione alla spesa per i seguenti servizi socio-sanitari: l'assistenza domiciliare, l'erogazione del contribuito economico per l'assistenza familiare privata (badanti), i centri diurni e le borse lavoro. Entro il 15 aprile il Comune richiede la presentazione dell'ISEE individuale e familiare, mediante il quale verranno definite le modalità e le quote di compartecipazione a carico della persona con disabilità, pena l'interruzione del servizio (a partire dal 1° maggio). A fronte della preoccupazione di molte persone e famiglie, si ritiene utile fare il punto della situazione.

La compartecipazione alla spesa per i servizi socio-sanitari è risultata quasi inevitabile a fronte del drastico taglio di risorse del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali e del Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza (quest'ultimo ridotto addirittura a zero). Di questo si è già detto in queste pagine (leggi la news).

La FISH Umbria ONLUS, che già da tempo si interroga sulle modalità con cui poter rendere sostenibile il sistema dei servizi locali, giudica legittima nella sostanza la modalità con cui il Comune di Terni chiede la compartecipazione al costo dei servizi, ma ritiene che vi siano alcune criticità che dovranno essere attentamente esaminate nel costante confronto con le Istituzioni.

Di seguito, quindi, si riportano alcune osservazioni che la FISH Umbria ONLUS porrà all'Amministrazione comunale Lunedì 28 marzo p.v., in occasione della Giornata illustrativa del Bilancio di previsione sui servizi sociali 2011 e report intermedio del Piano Regolatore del Sociale.


Cosa si chiede di pagare?

Alla lettera inviata dal Comune di Terni ai cittadini con disabilità è allegata la "Domanda di fruizione dei servizi socio-sanitari". La modalità con cui chiede la partecipazione risulta essere un po' confusa.

In primo luogo, risulta poco chiaro chi debba procedere alla dichiarazione: colui che dichiara di avere nel proprio nucleo familiare una o più «persone non autosufficienti disabili gravi», oppure colui che dichiara di ricevere le prestazioni in oggetto?

Al di là della confusione terminologica nell'uso di «persona non autosufficiente» e di «disabile grave» (termini usati impropriamente, oltreché in modo ridondante, peraltro privi di un riferimento legislativo), viene dato per scontato che la persona con disabilità non sia in grado di assumersi una responsabilità attiva rispetto ai servizi di cui fruisce; ancora una volta la persona con disabilità è solamente il "carico" o il "peso" per la famiglia e per la comunità.

In secondo luogo, vengono elencati i servizi che prevedono la compartecipazione, di cui, però, non viene dato alcun riferimento in merito alla parte che dovrà essere sostenuta dai cittadini.

Esaminiamoli brevemente:

A quest'ultimo proposito, è importante precisare che il Comune di Terni non ha ancora definito gli scaglioni dell'ISEE sulla base dei quali decidere in che misura far pagare e a chi.


Il problema dell'ISEE

A suscitare maggiori perplessità è il fatto che viene richiesta la presentazione - entro il 15 aprile p.v. - oltre che dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) individuale, anche di quello familiare.

Cerchiamo di capire se ciò che chiedono le Istituzioni locali sia fondato, oppure se siano presenti elementi di criticità.

In primo luogo, la richiesta dell'ISEE per disciplinare l'accesso ai servizi socio-sanitari è legittima, in quanto prevista dal Decreto legislativo n. 109 del 31 marzo 1998 (come modificato dal Decreto legislativo n. 130 del 3 maggio 2000), nonché disciplinato dall'articolo 25 della Legge n. 328 dell'8 novembre 2000. In giurisprudenza, inoltre, in merito all'obbligatorietà dell'ISEE si è anche pronunciato il Consiglio di Stato con la Sentenza n. 3454/2004.

Quindi, i Comuni sono obbligati ad applicare l'ISEE per erogare i servizi. Sì, ma quale ISEE, quello familiare o quello individuale? I criteri per la determinazione dell'ISEE vengono determinati con riferimento alle informazioni relative al nucleo familiare di appartenenza (articolo 2, comma 1, del Decreto legislativo n. 109/1998). Quindi, si intende la famiglia anagrafica, ossia «un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune» (articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989).

Attenzione, però: lo stesso Decreto legislativo n. 109/1998 pone una deroga al calcolo dell'ISEE familiare:

«[…] Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'àmbito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 […], nonché a soggetti ultra sessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali, le disposizioni del presente decreto si applicano nei limiti stabiliti con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la solidarietà sociale e della sanità. Il suddetto decreto è adottato […] al fine di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza e di evidenziare la situazione economica del solo assistito, anche in relazione alle modalità di contribuzione al costo della prestazione […]» (articolo 3, comma 2-ter, del Decreto legislativo n. 109/1998, così modificato dal Decreto legislativo n. 130/2000).

Pertanto, per le persone con disabilità che hanno il riconoscimento dello «stato di handicap in situazione di gravità» (articolo 3, comma 3, della Legge n. 104 del 5 febbraio 1992), l'ISEE che deve essere preso in considerazione è solo quello individuale.

D'altra parte anche la Regione Umbria, con la Legge Regionale n. 26 del 28 dicembre 2009, prevede la compartecipazione al costo dei servizi socio-sanitari sulla base dell'ISEE individuale, senza rivalsa sui familiari che, secondo il Codice civile, per i quali sono previsti oneri di partecipazione (articolo 37, commi 3 e 4 della Legge Regionale n. 26/2009).

Quindi, perché viene chiesto anche l'ISEE familiare?


Le persone con disabilità devono contribuire al costo dei servizi?

La precisazione relativa al corretto ISEE da considerare per poter garantire la copertura dei servizi esistenti non intende sostenere che la compartecipazione sia sbagliata, o lesiva dei diritti della persona con disabilità, ma, al contrario, a fornire un'indicazione per una corretta modalità di compartecipazione al costo dei servizi.

L'obiettivo è quello di «pagare il giusto», slogan promosso dalla LEDHA - Lega per i Diritti delle Persone con Disabilità di Milano, e dalla stessa FISH - Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap.

Cosa significa «pagare il giusto»: la richiesta di pagare ciò che è "giusto" ed in modo "giusto" si fonda sulla convinzione che le richieste di partecipazione al costo dei servizi debbano essere considerate strumenti di politica sociale e non di mero sostegno alle casse comunali. Le richieste economiche alle persone con disabilità devono tenere conto che, troppo spesso, la condizione di disabilità nella vita di una persona produce una situazione di impoverimento della persona stessa e del nucleo familiare in cui vive. Le richieste di partecipazione al costo, quindi, devono essere considerate parte integrante del processo di presa in carico delle persone con disabilità e devono tenere conto del progetto individuale e globale di vita della persona con disabilità.


L'ipotesi del voucher

La FISH Umbria ONLUS - anche tramite le riflessioni condotte a livello nazionale - ipotizza forme di compartecipazione che non siano vessatorie per le persone o per le famiglie, ma che, prima di tutto, garantiscano l'empowerment della persona e la libertà di scelta in merito ai servizi socio-riabilitativi.

Un'ipotesi potrebbe essere quella del «voucher sociale» (sperimentato in Lombardia, vedi scheda) che lascerebbe libertà di scelta alla persona con disabilità riguardo al fornitore di servizi cui avvalersi, nella logica della compartecipazione.

Come funzionerebbe: assegnando direttamente alla persona l'importo, a titolo di rimborso, per l'acquisto del servizio - tra una gamma di servizi accreditati con le istituzioni pubbliche (l'accreditamento garantirebbe i princìpi di equità e solidarietà) -, la persona avrebbe a disposizione un budget con il quale potrebbe coprire parzialmente o totalmente i servizi necessari per il raggiungimento degli obiettivi di vita e di salute.

In questo modo, la scelta non verrebbe effettuata "a scatola chiusa" ed in modo inconsapevole, poiché sarebbe conseguente alla formulazione del Progetto Individuale (articolo 14 della Legge n. 328/2000) all'interno di una presa in carico globale ed inclusiva che preveda in modo funzionale le strategie più idonee ed appropriate per raggiungere determinati livelli di attività e partecipazione. Non più servizi erogati a titolo di "gravità clinica", ma servizi erogati come "facilitatori" per raggiungere effettivamente gli obiettivi di vita.


Data: 25/03/2011
Sezione: Focus » Archivio per argomento » Servizi e politiche sociali
L'indirizzo di questa scheda è: http://www.cpaonline.it/web/focus/scheda.php?n_id=49