La manovra e la disabilità: ecco cosa cambia

a cura di Pierangelo Cenci

Il 25 maggio 2010 il Governo emana il Decreto Legge di risanamento dell'economia. Il 26 maggio il Ministro dell'Economia Giulio Tremonti e il Presidente del Consiglio dei Ministri Silvio Berlusconi illustrano la manovra economica nella Conferenza Stampa. Il 31 maggio il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano firma il Decreto. Dal 1° giugno il testo passa alle Camere per l'approvazione. Presentiamo un'analisi del Decreto Legge presentata dal Governo nella parte che ha modificato alcuni aspetti legati all'invalidità civile.

Il testo del Decreto Legge, firmato dal Presidente della Repubblica Giorgio Napoletano, consta di circa di 200 pagine e di 54 articoli. Le modifiche che riguardano materie correlate all'accertamento sanitario per l'invalidità civile e ad altre questioni collegate alla disabilità sono contenute nell'articolo 10 del Decreto (in minima parte al comma 15 dell'articolo 9).

Il testo del Decreto Legge, in questo momento, è in fase di approvazione del Parlamento, il quale dovrà presentare gli eventuali emendamenti e dovrà votarlo al fine di una sua conversione in legge.

Se il Decreto Legge, nella parte in cui affronta le problematiche relative all'invalidità civile, non venisse modificato, per le persone con disabilità ci saranno i seguenti cambiamenti.


Invalidità parziale

Fino al 31 maggio 2010, i cittadini riconosciuti con una percentuale di invalidità civile compresa tra il 74% e il 99% venivano considerati «invalidi parziali».

Per avere diritto all'«assegno mensile di assistenza» (il cui ammontare è, per l'anno 2010, di euro 256,67 mensili) era necessario avere i seguenti requisiti:

La manovra interviene sulla percentuale minima di invalidità richiesta per la concessione dell'assegno: sarà elevata all'85% a partire dal 1° giugno 2010. Rimangono fermi gli altri requisiti reddituali e di inoccupazione. Il limite varrà solo per le nuove domande.


Revisioni

Altro punto che è stato modificato riguarda le «rettifiche per errore» delle prestazioni economiche erogate.

In particolare, il secondo comma dell'articolo 10 prevede l'istituto della "rettifica per errore": in caso di errore commesso in sede di attribuzione, concessione o erogazione, l'INPS potrà operare una rettifica che:

Il Decreto Legge si richiama a quanto già previsto per le malattie professionali e le invalidità per lavoro ai sensi dell'articolo 9 del Decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000 e dell'articolo 55, comma 5, della Legge n. 88 del 9 marzo 1989.


Responsabilità dei medici accertatori

Un altro punto importante del Decreto riguarda la responsabilità di tutti i medici quando intenzionalmente attestano falsamente una condizione di salute cui consegua il pagamento di trattamenti economici. L'attestazione è quella riconducibile agli accertamenti dell'invalidità civile, dello «stato di handicap» e della disabilità ai fini del collocamento mirato.

In particolare, il terzo comma dell'articolo 10 rafforza quanto già previsto in materia di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (articolo 479 del Codice Penale) ed estende alcune norme già vigenti in materia di false attestazioni o certificazioni. Nello specifico per i medici vengono previsti:


Verifiche

Il Decreto ha previsto che l'INPS effettuerà 500.000 verifiche straordinarie totali entro la fine del 2012, così distribuite: 100.000 nel 2010, 200.000 per il 2011 e 2012.

L'operazione di controllo straordinario si aggiunge alle attività di verifica che l'INPS effettua su tutti i verbali emessi dalle ASL dal 2004.


Accertamento dello «stato di handicap» per l'inclusione scolastica

La manovra entra anche nel merito delle certificazioni per l'inclusione scolastica ai sensi della Legge n. 104/1992. In particolare, il Decreto Legge pone le seguenti questioni:


Data: 9/06/2010
Sezione: Focus » Archivio per argomento » Normativa
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