Trasporto ferroviario: dall'Unione Europea arrivano nuovi diritti per i passeggeri con disabilità

a cura di Anna Vecchiarini

È entrato in vigore il 3 dicembre 2009 il regolamento dell'Unione Europea relativo ai diritti dei passeggeri del trasporto ferroviario

Con il nuovo regolamento dell'Unione Europea, (CE) n. 1371/2007, entrato in vigore il 3 dicembre 2009,  i passeggeri delle ferrovie possono godere, durante i viaggi in treno, di nuovi diritti a tutela della loro persona e dei loro effetti personali.

Il regolamento stabilisce sia una serie di obblighi per le società ferroviarie in materia di responsabilità verso i clienti, ad esempio, in caso di cancellazioni, ritardi, o altro, ma soprattutto garantisce l'assistenza e un accesso non discriminatorio ai treni per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta.


Cosa dice il regolamento

Si legge nel regolamento, nel Capo V (artt. 19-25) dedicato appunto alle «persone con disabilità e persone a mobilità ridotta», che le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni, con la partecipazione attiva delle organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità, fissano norme di accesso non discriminatorie applicabili al trasporto di viaggiatori con disabilità e di persone a mobilità ridotta. Punto fondamentale è che l'accesso non potrà essere rifiutato, né avere costi aggiuntivi.

Un ruolo centrale, inoltre, è attribuito, con l'art. 20 del regolamento, all'informazione, che deve essere tempestiva e fornita in tempo utile sulle condizioni e le modalità di accesso al servizio di trasporto.

Si legge, sempre nel regolamento, che le imprese ferroviarie e i gestori dovranno garantire l'accessibilità delle stazioni, delle banchine, del materiale rotabile (inteso come mezzi di trazione) e degli altri servizi alle persone con disabilità o a mobilità ridotta.

Nel caso di partenza, transito o arrivo di una persona con disabilità o a mobilità ridotta in una stazione ferroviaria dotata di personale, il gestore della stazione fornisce gratuitamente l'assistenza necessaria all'interessato per salire sul treno in partenza o scendere dal treno in arrivo. Eguale assistenza dovrà essere garantita a bordo del treno.

Si stabilisce, inoltre, che, qualora l'impresa ferroviaria sia responsabile della perdita o del danneggiamento di attrezzature per la mobilità o altre attrezzature specifiche per le persone con disabilità o a mobilità ridotta, non si applicano limiti finanziari al risarcimento.


Applicazione

Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri dell'Unione Europea, anche se, tuttavia, consente agli stessi di chiedere una deroga all'applicazione di tali diritti per un periodo massimo di 5 anni, rinnovabile una sola volta per un periodo massimo di altri 5 anni, al fine di consentire alle società ferroviarie di adeguarsi.


Normativa di riferimento

Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario


Data: 1/04/2010
Sezione: Focus » Archivio per argomento » Accessibilità e mobilità
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