Il Decreto contenente "Criteri e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per gli anni 2018-2019-2020",è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 22 gennaio 2021.
Con tale provvedimento si iniziano ad utilizzare per interventi a favore dei caregiver familiari le risorse statali che si sono accumulate negli ultimi tre anni, dopo che nel 2017 era stato costituito il "Fondo Nazionale per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare".
La stessa Legge istitutiva del Fondo Nazionale (Legge 205/2017) aveva anche fornito (nell'art. 1 c. 255) una definizione di caregiver secondo la quale "si definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità' o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di se', sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18."
"caregiver" risiedono nel rapporto che lega tale persona alla persona assistita (coniugio, unione civile, convivenza di fatto, parentela o affinità) nonché nelle condizioni di quest'ultima, che devono avere determinato il riconoscimento della "disabilità grave" ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. 104/92 o dell'indennità di accompagnamento. In prima battuta, possono considerarsi caregiver coloro che sono più prossimi alla persona (il coniuge, il convivente di fatto, colui che ha un'unione civile con la persona assistita o un suo parente o affine di secondo grado) mentre si considereranno i parenti del terzo grado, solo quando i genitori o il coniuge della persona assistita abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure abbiano anch'essi patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
Le risorse verranno ripartite tra le Regioni, affinché le utilizzino per interventi di sollievo e di sostegno per i caregiver familiari, secondo delle linee di indirizzo che ciascuna di esse dovrà adottare ed inviare alla segreteria del Dipartimento per le politiche della Famiglia, entro il 23.03.2021 (sessantesimo giorno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto), onde poi ottenere le risorse richieste. Il Dipartimento, una volta esaminata la richiesta, dovrà provvedere entro i successivi 45 giorni all'erogazione in un'unica soluzione delle risorse richieste da parte di ciascuna regione, che poi dovrà, a sua volta, nei successivi 60 giorni, erogarle ai singoli Ambiti territoriali.
Le Regioni dovranno emanare le linee di indirizzo, nel rispetto delle seguenti previsioni ed indicazioni contenute nel decreto stesso:
a) coloro che assistono persone in condizione di disabilità gravissima, come certificata ai sensi dell'articolo 3 del Decreto 26 settembre 2016(anche tenendo conto di fenomeni di insorgenza anticipata di tale condizione);
b) coloro che assistono persone che non hanno potuto avere accesso alle strutture residenziali a causa della normativa emergenziale;
c) coloro che si ricongiungeranno con familiari prima istituzionalizzati, proprio a favore di tale progressivo accompagnamento alla deistituzionalizzazione;
Sulla base del riparto del DPCM del 27 ottobre 2020, alla Regione Umbria sono state assegnate risorse finanziarie pari ad Euro Euro 764.675,86, riferite alle annualità 2018 e 2019 e Euro 410.336,32 alla annualità 2020, per un ammontare complessivo pari ad Euro 1.175.012,18, ai quali si aggiungono Euro 117.501,20 in valorizzazione di risorse umane e/o beni e servizi messi a disposizione (art. 2 comma 2) di cofinanziamento regionale (pari al 10% delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare).
L'importo verrà quantificato nei suoi limiti minimi e massimi da un'apposita deliberazione di Giunta regionale e dovrà tenere conto della condizione economica del destinatario del contributo, ovvero del caregiver familiare e della condizione assistenziale e familiare del destinatario della cura, ovvero della persona con disabilità di cui al comma 3 dell'art. 3 della L. 104/92. Il caregiver familiare, assegnatario del contributo, dovrà firmare con i competenti uffici comunali un "Patto per la cura" in coerenza con il progetto personalizzato relativo alla persona assistita definito con le Unità multidisciplinari di valutazione.
Per accedere al beneficio è previsto l'ISEE familiare non superiore ad un importo che verrà definito da apposita deliberazione di Giunta regionale.
I Comuni capofila di Zona sociale/Unione dei Comuni del Trasimeno procederanno dal mese di aprile ad emanare un avviso pubblico per l'erogazione del contributo economico al caregiver familiare, sulla base dello schema tipo fornito dalla regione al fine di garantire l'omogeneità territoriale.
Per approfondimenti rimandiamo all'articolo "Risorse alle Regioni per interventi a sostegno dei caregiver familiari"- HandyLex.org
Consulta la Delibera della Giunta Regionale del 24 marzo 2021 n.230 qui.
Consulta l'allegato"Piano di massima Caregiver 2018,2019, 2020 " qui.