Novità per l'istruzione scolastica in ospedale e a domicilio

a cura di Martina Pantaleoni

Lo scorso mese, il MIUR ha pubblicato la Nota Ministeriale n. 1586/2014 che definisce la ripartizione dei fondi per l'istruzione scolastica in ospedale e a domicilio, oltreché i criteri di funzionamento e le caratteristiche di tali servizi. Questo focus prende in esame le novità introdotte da tale provvedimento ministeriale, partendo dall'analisi elaborata dell'Avv. Salvatore Nocera e pubblicata su Superando.it.

Lo scorso mese, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) ha pubblicato la Nota ministeriale n. 1586 dell'11 marzo 2014 [link a sito esterno] «Assegnazione risorse finanziarie per la scuola in ospedale e l'istruzione domiciliare per l'a.s 2013/2014 (ex L. 440/1997) - Indicazioni operative» che norma i criteri e la ripartizione dei fondi per quanto riguarda l'istruzione scolastica in ospedale e a domicilio e fornisce le indicazioni organizzative, gestionali, metodologico-didattiche e valutative per il sostegno e la messa in pratica degli interventi d'istruzione scolastica, sia in ospedale che a domicilio.

La Circolare ministeriale è indirizzata sia ai Dirigenti Scolastici, che ai docenti delle scuole ospedaliere e delle scuole di ogni ordine e grado che si possono trovare a interagire con questa modalità d'istruzione, a seguito dell'ospedalizzazione di un alunno o a seguito della richiesta del servizio di istruzione domiciliare.

Partendo dall'analisi effettuata dall'Avv. Salvatore Nocera, componente del Comitato dei Garanti della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap) nell'articolo «L'istruzione in ospedale e a domicilio» [link a sito esterno] pubblicata su Superando.it, prenderemo in esame le caratteristiche principali di tale provvedimento normativo e cercheremo di metterne in luce sia gli aspetti positivi che quelli che meritano ancora maggior chiarezza, come già espresso dall'Osservatorio Ministeriale sull'Inclusione Scolastica degli Alunni con Disabilità.


L'istruzione scolastica in ospedale e a domicilio: alcune informazioni

Nella Nota ministeriale n. 1586/2014, tra le altre cose, si accenna all'iter da intraprendere sia per poter richiedere l'iscrizione ad una scuola ospedaliera, sia per poter richiedere l'istruzione scolastica a domicilio, in favore di un alunno o di una alunna con condizioni di salute tali da non permettere una regolare frequenza scolastica.

Per quanto riguarda l'iscrizione alla scuola ospedaliera, il percorso da seguire può essere semplificato, a grandi linee, come segue:

Nel momento dell'accettazione del Piano dell'Offerta Formativa (POF) della scuola di origine dell'alunno da parte della scuola ospedaliera, decadono tutte le assenza che l'alunno ha realizzato, nel corso dello stesso anno scolastico, presso la scuola di origine; da questo momento in poi, vengono prese in considerazione le sole assenze che impediscono ai docenti di valutare il percorso d'istruzione dell'alunno, nell'ambito della scuola ospedaliera.

Il percorso che la famiglia dell'alunno deve seguire per richiedere l'istruzione scolastica a domicilio, invece, è il seguente:

Anche per l'istruzione scolastica a domicilio, decadono tutte le assenza che l'alunno ha realizzato nella scuola di origine durante lo stesso anno scolastico. Dal momento in cui ha avvio l'istruzione scolastica a domicilio, vengono prese in considerazione le sole assenze che impediscono ai docenti domiciliari di valutare il percorso d'istruzione dell'alunno.

La Nota ministeriale ribadisce che, per entrambi i contesti educativi sopra riportati, alla scuola di origine rimane l'obbligo di presa in carico dell'alunno, insieme alla presa in carico da parte della scuola ospedaliera. Sia i docenti della scuola ospedaliera che i docenti domiciliari dovranno, dunque, mantenere contatti costanti con la scuola di origine.

La Nota ministeriale afferma, inoltre, che nel caso in cui i corsi svolti in ospedale o a domicilio abbiano una durata più lunga rispetto a quelli svolti nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti in ospedale o a domicilio effettuano lo scrutinio (previa intesa con la scuola di riferimento) fornendo le indicazioni ai Consigli di Classe per la valutazione formale del percorso scolastico dell'alunno. In questo senso, la Nota ministeriale sottolinea che rimane alla scuola di origine la titolarità della valutazione dell'alunno che ha seguito il percorso di istruzione scolastica in ospedale o a domicilio.


Alcuni punti chiave della Nota ministeriale

La Nota ministeriale concentra l'attenzione su alcuni elementi importanti e interessanti da riportare:


La perplessità: l'ospedalizzazione come requisito di accesso all'istruzione a domicilio

L'Avv. Nocera fa notare che la Nota n. 1586/2014 non risolve la questione, ancora aperta, che riguarda la dipendenza dalla preventiva ospedalizzazione dell'alunno per l'ottenimento dell'istruzione domiciliare.

Questo problema - già sollevato dall'Osservatorio ministeriale sull'Inclusione Scolastica degli Alunni con Disabilità - nasce dalla Circolare ministeriale n. 56 del 4 luglio 2003 [link a sito esterno] «La scuola in ospedale e il servizio di istruzione domiciliare».

L'Osservatorio ha da tempo richiesto la modifica della parte in cui la Circolare afferma: «per quanto riguarda l'istruzione domiciliare, si ricorda che il servizio va erogato nei confronti di alunni iscritti a scuole di ogni ordine e grado, i quali, già ospedalizzati a causa di gravi patologie, siano sottoposti a terapie domiciliari che impediscono la frequenza della scuola per un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni».

Secondo quanto enunciato dalla Circolare, per poter usufruire dell'istruzione al proprio domicilio, dunque, gli alunni dovrebbero essere stati precedentemente ospedalizzati.

L'Osservatorio ministeriale sull'Inclusione Scolastica motiva la richiesta della modifica poiché ritiene che quanto espresso nella Circolare sia in contrapposizione con quanto espresso dall'articolo 12, comma 9, della Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 [link a sito esterno], che riguarda l'istruzione scolastica in ospedale (e a cui si è ispirata la normativa sull'istruzione domiciliare).

La contraddizione della Circolare n. 56/2003, come ricorda l'Avv. Nocera, è ancora più evidente se si pensa che la normativa precedente, la Circolare ministeriale n. 84 del 22 luglio 2002 [link a sito esterno] «La scuola in ospedale», recitava, in coerenza con quanto espresso dalla Legge n. 104/1992, quanto segue: «[…] si ricorda che il servizio può essere erogato soltanto qualora la grave patologia in atto non preveda necessariamente il ricovero ospedaliero, ma impedisca nel contempo, agli studenti iscritti, la frequenza della scuola per un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni».

Tuttora, il MIUR non ha ancora preso provvedimenti in merito a questa discrepanza affinché gli alunni possano richiedere l'istruzione scolastica al domicilio.


Data: 18/04/2014
Sezione: Focus » Archivio per argomento » Istruzione
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