Gentile Utente,
in merito al quesito da Lei posto, La informiamo che effettivamente la Legge n. 80/2006 ha previsto l'esonero dalle visite di revisione per i cittadini a cui è stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento o di comunicazione e che siano affetti da patologie ingravescenti o stabilizzate.
Tuttavia, nella prassi, alcune ASL ritengono che, laddove esista un verbale su cui è riportata una data di scadenza, l'esonero non può procedere d'ufficio, poiché occorre che la scadenza venga annullata. Da quel momento in poi, con il nuovo verbale, la persona non deve sottoposti ad alcuna visita di revisione.
Poiché questa interpretazione delle ASL non trova consensi in ambito legale, è prevista per i cittadini la possibilità di opporsi, tramite diffida indirizzata alla ASL, alla eventuale visita di revisione appellandosi al Decreto del 2 agosto 2007, producendo eventuale documentazione sanitaria o rimandando a quella già presentata al momento della visita di accertamento precedente.
In conclusione, ancora una procedura univoca non esiste. Da un lato, visto che la ASL richiede un'ultima visita (impropria) per annullare la scadenza del verbale, Lei può chiedere informazioni telefoniche alla Sua ASL e, eventualmente, chiedere di effettuare questa visita a domicilio.
Alternativamente, può seguire le vie legali fino in fondo e fare diffida come da fac-simile che trova nella sezione Approfondimenti.
Scheda Contact Center: Diffida contro la ASL
Nella speranza di aver fornito una risposta chiara ed esaustiva, inviamo cordiali saluti,
Servizio di Contact Center del Centro per l'Autonomia Umbro