Nelle scuole private paritarie chi è tenuto a pagare l'insegnante di sostegno?

a cura del Servizio di Contact Center

In una scuola elementare privata paritaria chi deve pagare l' insegnante di sostegno? Ed inoltre la scuola è obbligata ad aiutare mia figlia che secondo una neuropsichiatra si trova in condizioni di svantaggio?

Risposta

Gentile Utente,
in merito al quesito da Lei posto, La informiamo che l'art. 1, commi 3, l'art. 4 lettera «e» e l'art. 14 della Legge n. 62/2000, nonché l'art. 1, comma 6 lettera «d», del Decreto Ministeriale n. 267/2007, stabiliscono che le scuole private parificate sono obbligate a realizzare l'integrazione scolastica, pena la perdita della parità ottenuta.

Il diritto all'integrazione scolastica e, di conseguenza, all'insegnante di sostegno, è garantita, al pari della scuola pubblica, anche nella scuola privata parificata, mentre non lo è in quella privata non parificata in cui gli insegnanti non sono tenuti a seguire i programmi ministeriali.

Dalla Sua e-mail, però, sembrerebbe che la scuola di Suo figlio non sia parificata e questo dettaglio non è di poco conto; infatti, per quanto detto sopra, se la scuola primaria è paritaria, ma non parificata l'insegnante di sostegno non viene pagato dallo Stato. È, dunque, possibile, laddove la scuola non trovi fondi sostitutivi, che venga chiesto ai genitori di  sostenere le spese.

In questi casi, però, le norme prevedono che venga erogato alle scuole un contributo pubblico annuale per coprire le spese del sostegno, ma gli importi di tali contributi sono talmente esigui da essere insufficienti per le necessità.

Giusto a scopo informativo, precisiamo che, per quanto riguarda le Scuole secondarie di I e II grado, il Dirigente Scolastico può presentare, nei termini fissati annualmente dal Ministero, un progetto di integrazione scolastica per l'anno scolastico successivo, corredato di certificazione di «stato di handicap» ai sensi della Legge n. 104/1992 e piano finanziario, in base al Decreto Ministeriale 11 febbraio 2005, n. 27.

Se il progetto viene accolto, si potrà finanziare anche, sia pur in parte, la presenza dell'insegnante per il sostegno. Se il progetto non viene presentato o non viene accettato, si può chiedere il contributo di cui all'art. 1 comma 15 della Legge n. 62/2000.


Riferimenti legislativi

Decreto Ministero Pubblica Istruzione  n. 267 del 29 novembre 2007 (collegamento a sito esterno)
Decreto Ministro Istruzione, Università e Ricerca  n. 27 del 11 febbraio 2005, n. 27 (collegamento a sito esterno)
Circolare Ministeriale n. 31 del 18 marzo 2003 (collegamento a sito esterno).
Legge n. 62  del 10 marzo 2000 «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione» (collegamento a sito esterno).


Per ogni altra informazione, può contattarci telefonicamente al numero 0744 27.46.59.

Nella speranza di aver fornito una risposta chiara ed esaustiva, inviamo cordiali saluti,
Anna Vecchiarini e Pierangelo Cenci
(Assistenti Sociali del Centro per l'Autonomia Umbro)


Data: 17/06/2010
Sezione: Contact Center » L'Esperto Risponde » Accertamenti sanitari
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