Gentile Utente,
in merito al quesito da Lei posto, La informiamo che l'articolo 46 della Legge n. 31/2008 ha introdotto un'importante modifica al concetto di «inabilità al proficuo lavoro», che era il requisito necessario per beneficare della pensione di reversibilità.
In una logica maggiormente in linea con alcuni princìpi della Legge n. 68/1999 (sull'inserimento lavorativo delle persone con disabilità) e, allo stesso tempo, anche con una visione terapeutica dell'attività lavorativa in specifiche situazioni, l'articolo 46 della Legge n. 31/2008 concede ai figli con il riconoscimento dell'inabilità (ossia dell'invalidità civile con percentuale pari al 100% con o senza indennità di accompagnamento) del deceduto la possibilità di svolgere l'attività lavorativa purché siano rispettate le seguenti condizioni:
La finalità terapeutica dell'attività lavorativa viene accertata dall'Ente erogatore della pensione ai superstiti (INPS, INPDAP, ecc.). L'INPS, con la Circolare n. 15/2009, ribadisce che l'attività svolta dal lavoratore con disabilità deve avere una funzione terapeutica e di inclusione sociale accertata dall'INPS medesimo, attraverso i suoi Centri medico Legali che dovranno considerare che «per alcune persone affette da gravi disabilità, il concetto di lavoro assume una diversa connotazione rispetto a quello di prestazione d'opera retribuita atta a garantire un'esistenza libera e dignitosa ai sensi dell'art. 38 della Costituzione: per queste persone il lavoro assume invece una valenza terapeutica» e che l'attività lavorativa può favorire lo sviluppo di alcune autonomie della persona (autonomie personali, autonomie motorie, sviluppo della comunicazione, sviluppo delle competenze socio-adattative) come previsto nei comuni programmi di riabilitazione.
L'importo del trattamento economico corrisposto non può essere inferiore al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti incrementato del 30 per cento.
Rimane valido il requisito della non autosufficienza economica del figlio con disabilità e quello del suo mantenimento abituale da parte del genitore deceduto. Ne consegue che, ai fini della concessione della pensione ai figli con disabilità di età superiore ai 18 anni, è richiesto che, alla data del decesso del genitore, fossero a suo carico.
La normativa, tuttavia, non chiarisce un punto fondamentale: qualunque persona con un riconoscimento di invalidità civile con una percentuale pari al 100% viene automaticamente riconosciuta «inabile al lavoro» (è la stessa formula dell'invalidità civile a definirla tale). Tuttavia, sappiamo che molte di queste persone lavorano in occupazioni che non hanno alcun fine terapeutico, ma, al contrario, sono appropriate al titolo di studio o, nei migliori casi, sono anche di un certo prestigio professionale. Dalla lettura della normativa, non risulta troppo chiaro se tali persone, lavorando in cooperative con un orario non superiore alle 25 ore settimanali, ma con qualifica professionale (e non, quindi, con una attività con finalità terapeutiche), potrebbero beneficiare di quanto previsto dall'articolo 46.
Dal momento che questa fattispecie non è stata presa in considerazione (almeno così sembra) né dall'INPS, né dalla Legge, Le consigliamo, qualora si trovasse nella situazione considerata, di rivolgersi all'INPS stesso o al Centro per l'Impiego della Sua provincia. In caso contrario, vale quanto detto sopra.
Legge n. 31 del 28 febbraio 2008, articolo 46, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria» (collegamento a sito esterno).
Legge n. 68 del 12 marzo 1999, «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» (collegamento a sito esterno).
Circolare INPS n. 15 del 6 febbraio 2009, «Articolo 46 del Decreto-Legge 31 dicembre 2007, n. 248 recante "Disposizioni in favore di soggetti inabili"» (collegamento a sito esterno).
Nella speranza di aver fornito una risposta chiara ed esaustiva, inviamo cordiali saluti,
Anna Vecchiarini e Pierangelo Cenci
(Assistenti Sociali del Centro per l'Autonomia Umbro)