Sono in malattia dal lavoro a causa di un incidente. Devo obbligatoriamente sottopormi alle visite fiscali?

a cura del Servizio di Contact Center

Sono una dipendente ASL e sono in convalescenza a causa di un incidente (sono stata investita). L'ospedale mi ha dimesso dopo 8 gg di ricovero con diagnosi di frattura delle ultime vertebre sacrali, lussazione del coccige e prognosi di 20gg di riposo. Lo specialista che ho consultato mi ha ordinato 30gg di riposo (che ho terminato) e 20 gg di fisioterapia che sto per iniziare presso centri specialistici. La mia domanda è: sono obbligata a rispettare la reperibilità della visita del medico fiscale? Tra l'altro per recuperare il trofismo muscolare ho bisogno di camminare, passeggiare, ecc. Quali sono le malattie che non hanno l'obbligo del domicilio coatto? Grazie attendo risposta urgente.

Risposta

Gentile Utente,
in merito al quesito da Lei posto, La informiamo che le visite fiscali non sono derogabili in nessun caso di assenza dal lavoro per malattia. Esiste una fascia oraria in cui il medico incaricato deve recarsi presso il domicilio del lavoratore ed è: 10.00-12.00 e 17.00-19.00 (compresi i festivi).
Il lavoratore, durante la malattia, deve comportarsi in maniera tale da non aggravare il proprio stato di salute e, quindi, può svolgere diverse attività, purché compatibili con il proprio stato (è una sorta di "dovere di guarigione").
Nel caso in cui la persona abbia la necessità di effettuare visite fisioterapiche o altre attività di riabilitazione, infatti, non solo la legge lo consente (fuori dalla suddetta fascia oraria), ma permette anche la deroga nella fascia oraria in caso di «giustificato motivo». Secondo la Sentenza della Corte di Cassazione dell'11 febbraio 1993, infatti, si considera giustificato motivo, un ragionevole impedimento, cioè un motivo serio ed apprezzabile che induca a compiere adempimenti non rinviabili oltre le fasce orarie. Con Sentenza del 23 luglio 1998, inoltre, la Suprema Corte ha disciplinato proprio l'assenza dal domicilio per cure fisioterapiche: essa costituisce un «giustificato motivo» solo nel caso in cui il lavoratore fornisca la prova dell'impossibilità, se non a prezzo di gravi sacrifici, di effettuare tali cure utilizzando orari diversi.
In caso di assenza dal domicilio comunicato, durante le fasce orarie, senza «giustificato motivo», si incorre in sanzioni di tipo economico, ma non il licenziamento.


Nella speranza di aver fornito una risposta chiara ed esaustiva, inviamo cordiali saluti,
Servizio Contact Center del Centro per l'Autonomia Umbro


Data: 2/07/2009
Sezione: Contact Center » L'Esperto Risponde » Formazione e lavoro » Altri congedi
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