Gentile Utente,
in merito al quesito da Lei posto, La informiamo che nel corso del rapporto di lavoro, le mansioni assegnate al lavoratore, anche con disabilità iscritte al collocamento mirato (Legge 68/1999), possono mutare con il consenso del lavoratore o per decisione unilaterale del datore di lavoro. Poiché dalla Sua e-mail non si evince se le mansioni alle quali Lei sarà adibito saranno incompatibili con le Sue condizioni di salute, non è possibile per noi valutare l'appropriatezza della decisione del Suo datore di lavoro. Le segnaliamo che l'art. 10 comma 3 della Legge n. 68/1999 afferma che nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative modifiche nell'organizzazione del lavoro, il lavoratore con disabilità può chiedere che venga accertata la compatibilità delle mansioni a lui affidate con il proprio stato di salute.
Precisiamo, infine, che lo Statuto dei lavoratori, all'art. 13, afferma che il lavoratore può essere adibito solo a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte o superiori. Sono equivalenti le mansioni che consentono l'utilizzo dell'esperienza acquisita nella fase precedente del rapporto.
Legge n. 68 del 12 marzo 1999, «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» (collegamento a sito esterno)
Nella speranza di aver fornito una risposta chiara ed esaustiva, inviamo cordiali saluti,
Servizio Contact Center del Centro per l'Autonomia Umbro