Gentile Utente,
in merito al quesito da Lei posto, La informiamo che la provvidenza economica di Euro 457,66 mensili (i dati sono dell'INPS, ma possono esservi delle variazioni) è definita «indennità di accompagnamento» ed è stata istituita dalla Legge n. 18/1980. Si tratta di una provvidenza aggiuntiva in favore delle persone già riconosciute «invalide civili» con percentuale di invalidità del 100% che non sono in grado di deambulare autonomamente o senza l'aiuto di un accompagnatore, oppure presentano gravi difficoltà nello svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita e che, pertanto, necessitano di un'assistenza continua.
Si precisa, tuttavia, che tale indennità non costituisce un contributo diretto alla persona che fornisce assistenza al beneficiario.
È rilevante notare che viene erogata indipendentemente dall'età del beneficiario ed al solo titolo della condizione di salute della persona (livello di funzionamento); pertanto, è indipendente dal reddito posseduto dalla stessa.
L'indennità di accompagnamento non viene erogata solo nel caso in cui il beneficiario sia ricoverato in istituto, struttura o residenza protetta con pagamento delle retta a carico dello Stato (o di Ente pubblico).
Nella speranza di aver fornito una risposta chiara, inviamo cordiali saluti,
Margherita Di Giorgio e Pierangelo Cenci
(Assistenti Sociali del Centro per l'Autonomia Umbro)