Per iscriversi alle liste di collocamento obbligatorio bisogna essere "incollocabili al lavoro"?

a cura del Servizio di Contact Center

Salve e complimenti per il sito. Vi faccio un esempio: Invalido parziale (80%). Presenta domanda sanitaria in data ottobre 2005 - riconosciuto invalido all'80% riceve verbale nel febbraio 2007. Dal 2003 si trova in "aspettativa non retribuita" a zero ore. Quindi niente redditi (CUD a zero euro). Ricomincia a lavorare c/o la sua azienda ai primi di febbraio 2007 (sta meglio), ed appunto pochi giorni dopo riceve il verbale da invalido. Si presenta alla Sezione Circoscrizionale per l'Impiego e non riesce ad iscriversi (non è "disoccupato" e del resto non lo è mai stato). In definitiva, la domanda di assegno mensile viene respinta in quanto dalla data della decorrenza (11-2005) non risultava giuridicamente "incollocati", e non potendo iscriversi alla lista speciale di collocamento a seguito di ricezione verbale ASL risulta privo di uno dei requisiti fondamentali al riconoscimento dell'assegno. Quindi per concludere l'unico modo per aver diritto all'assegno mensile era quello delle dimissioni, anziché l'aspettativa non retribuita? Mi sembra un po' crudele. Se qualcuno può indicare casi analoghi e rispettive conclusioni Vi sarei molto grato. Ciao a tutti

Risposta

Gentile Utente,
in merito al quesito da Lei posto, La informiamo che l'assegno mensile di assistenza, spettante alle persone con riconoscimento dell'invalidità parziale (dal 74% al 99%), è disciplinato dall'articolo 13 della Legge 118/1971. Tra i requisiti previsti, la Legge precisa che hanno diritto alle provvidenze economiche dell'assegno solo le persone con disabilità definite «incollocate al lavoro». Questo stato cessa nel momento in cui la persona svolge un'attività lavorativa liberamente conseguita e non per effetto del collocamento obbligatorio.

Da questo punto di vista, dunque, la situazione che Lei ci ha presentato è perfettamente in linea con le disposizioni delle leggi vigenti. Infatti, il fondamento che sta dietro a questa Legge è il seguente: la persona con disabilità che ha una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% può avere difficoltà maggiori, rispetto ad un'altra nel trovare un lavoro; questo è il motivo per cui è stato previsto un assegno di Euro 242,84 mensili. La persona ha, quindi, diritto ad essere guidata nella scelta del lavoro mediante un meccanismo che tenga conto della riduzione della sua capacità lavorativa (a seguito di una riduzione del livello di funzionamento delle sue condizioni di salute) che solo il sistema che si rifà alla Legge n. 68/1999 può offrire. Questo è il motivo per il quale è richiesta l'obbligatorietà dell'iscrizione al Centro per l'Impiego.

Il caso da Lei presentatoci (per i dati che ci ha trasmesso), tuttavia, non presenta le condizioni di cui sopra: da quello che possiamo dedurre, la persona in questione il lavoro lo ha ripreso e, a meno che l'occupazione non sia confacente con le sue condizioni di salute, non ha motivo di richiedere un collocamento mirato. Resta fermo che, se la persona in questione reputa che il lavoro che attualmente svolge non sia idoneo alle sue condizioni di salute (o non lo sarà in un immediato futuro) deve dimettersi e, quindi, iscriversi al Centro per l'Impiego.

Infine, è nostra opinione che sia meglio poter svolgere un lavoro retribuito che dover dipendere da un assegno, il quale, tra l'altro, viene revocato in ogni caso quando la persona raggiunge un reddito di Euro 4.089,54.


Nella speranza di aver fornito una risposta chiara, inviamo cordiali saluti,
Servizio Contact Center del Centro per l'Autonomia Umbro


Data: 30/06/2007
Sezione: Contact Center » L'Esperto Risponde » Formazione e lavoro » Centro per l'Impiego e Legge 68/99
L'indirizzo di questa scheda è: http://www.cpaonline.it/web/espertorisponde/scheda.php?n_id=41