Gentile Utente,
in merito al quesito da Lei posto, La informiamo che l'assegno mensile di assistenza, spettante alle persone con riconoscimento dell'invalidità parziale (dal 74% al 99%), è disciplinato dall'articolo 13 della Legge 118/1971. Tra i requisiti previsti, la Legge precisa che hanno diritto alle provvidenze economiche dell'assegno solo le persone con disabilità definite «incollocate al lavoro». Questo stato cessa nel momento in cui la persona svolge un'attività lavorativa liberamente conseguita e non per effetto del collocamento obbligatorio.
Da questo punto di vista, dunque, la situazione che Lei ci ha presentato è perfettamente in linea con le disposizioni delle leggi vigenti. Infatti, il fondamento che sta dietro a questa Legge è il seguente: la persona con disabilità che ha una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% può avere difficoltà maggiori, rispetto ad un'altra nel trovare un lavoro; questo è il motivo per cui è stato previsto un assegno di Euro 242,84 mensili. La persona ha, quindi, diritto ad essere guidata nella scelta del lavoro mediante un meccanismo che tenga conto della riduzione della sua capacità lavorativa (a seguito di una riduzione del livello di funzionamento delle sue condizioni di salute) che solo il sistema che si rifà alla Legge n. 68/1999 può offrire. Questo è il motivo per il quale è richiesta l'obbligatorietà dell'iscrizione al Centro per l'Impiego.
Il caso da Lei presentatoci (per i dati che ci ha trasmesso), tuttavia, non presenta le condizioni di cui sopra: da quello che possiamo dedurre, la persona in questione il lavoro lo ha ripreso e, a meno che l'occupazione non sia confacente con le sue condizioni di salute, non ha motivo di richiedere un collocamento mirato. Resta fermo che, se la persona in questione reputa che il lavoro che attualmente svolge non sia idoneo alle sue condizioni di salute (o non lo sarà in un immediato futuro) deve dimettersi e, quindi, iscriversi al Centro per l'Impiego.
Infine, è nostra opinione che sia meglio poter svolgere un lavoro retribuito che dover dipendere da un assegno, il quale, tra l'altro, viene revocato in ogni caso quando la persona raggiunge un reddito di Euro 4.089,54.
Nella speranza di aver fornito una risposta chiara, inviamo cordiali saluti,
Servizio Contact Center del Centro per l'Autonomia Umbro