Sono Convivente con mio fratello (con handicap grave) e mia madre (invalida al 100%), posso usufruire del congedo retribuito per un massimo di anni?

a cura del Servizio di Contact Center

Ho un fratello con handicap grave con inabilità lavorativa, percepisce pensione per inabilità lavorativa ed accompagnamento, mia madre è invalida al 100% ha 83 anni. Sono Convivente con mio fratello e mia madre, posso usufruire del congedo retribuito per un massimo di anni due anche frazionabile? Sono dipendente di ente locale (Comune di Bergamo). Grazie.

Risposta

Gentile Utente,
in merito al quesito da Lei posto, La informiamo la Legge 53/2000 prevede la concessione di congedi per gravi motivi familiari. La durata del congedo è pari a due anni nell'arco della vita lavorativa e può essere utilizzato anche in modo frazionato.

Durante tale periodo il lavoratore conserva il proprio posto di lavoro e le sue mansioni, ma non può svolgere altra attività lavorativa. Il lavoratore inoltre può rientrare anche anticipatamente al lavoro dandone preventiva comunicazione all'azienda.

Il congedo in questione non è retribuito, non è computato nell'anzianità di servizio; conseguentemente, i periodi di assenza sono ininfluenti ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. Inoltre, il congedo non è utile ai fini previdenziali.

Il congedo non retribuito è concesso per gravi motivi familiari che riguardano: il coniuge, i figli (legittimi, legittimati, adottivi), i genitori, i generi e le nuore, i suoceri, i fratelli e le sorelle anche non conviventi.

Il Decreto Ministeriale 278/2000 precisa cosa si intende per «gravi motivi»:

  1. necessità derivanti dal decesso di un familiare anche qualora il lavoratore non abbia la possibilità di usufruire dei permessi di tre giorni in quell'anno (per esempio perché ne ha già usufruito);
  2. situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o nell'assistenza di familiari;
  3. situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo.
  4. le situazioni, escluse quelle che riguardano direttamente il lavoratore richiedente, derivanti dalle seguenti patologie: a) patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche; b) patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali; c) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario; d) patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richieda il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà.

Contestualmente alla richiesta di congedo, va presentata la documentazione relativa alle patologie rilasciata da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionato, dal medico di medicina generale (medico di famiglia) oppure dal pediatra di libera scelta.

Entro 10 giorni dalla richiesta del congedo, il datore di lavoro è tenuto ad esprimersi sulla stessa ed a comunicarne l'esito al dipendente.

L'eventuale diniego, o la proposta di rinvio a un periodo successivo e determinato, o la concessione parziale del congedo, devono essere motivati da ragioni organizzative e produttive che non consentono la sostituzione del dipendente. Su richiesta del dipendente, la domanda deve essere riesaminata nei successivi 20 giorni.

In conclusione, ricordiamo che, per assistere le persone riconosciute con «handicap in situazione di gravità» (ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992) - come Suo fratello -, il lavoratore dipendente può richiedere i permessi lavorativi di cui all'articolo 33 della Legge 104/1992:

  1. permessi di tre giorni mensili;
  2. permessi di due ore al giorno.


Approfondimenti

Scheda Contact Center: Permessi lavorativi per parenti e affini di una persona con disabilità.


Nella speranza di aver fornito una risposta chiara ed esaustiva, inviamo cordiali saluti,
Margherita Di Giorgio e Pierangelo Cenci
(Assistenti Sociali del Centro per l'Autonomia Umbro)
Data: 16/10/2008
Sezione: Contact Center » L'Esperto Risponde » Accertamenti sanitari
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