Qualora l'istallazione della nuova doccia, inoltre, fosse legata ad una ristrutturazione edilizia del bagno, anche in questo caso i vincoli per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali fanno sì che i lavori di rifacimento o adeguamento della doccia dovranno essere conformi alla normativa sull'abbattimento barriere architettoniche (sia per dimensioni che per accesso alla doccia). In particolare, la normativa prevede l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata al 4% per «le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche» (DPR n. 633 del 26 ottobre 1972, tabella A-parte II, punto 41-ter).
C'è da aggiungere che nel caso di opere volte al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche, l'IVA agevolata al 4% è applicabile solo alle spese di manodopera ed in generale alle prestazioni relative all'appalto dei lavori. Sono escluse dall'agevolazione, invece, le spese di progettazione (in quanto i professionisti devono fatturare al 22%) e le spese per il materiale, le componenti ed i prodotti finiti impiegati per la realizzazione di dette opere (ad esempio, per adeguare un bagno, si applica l'IVA al 22% alle piastrelle, ai servizi igienici, ecc.).
Per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, realizzati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, invece, esiste la possibilità di applicare l'IVA agevolata al 10% per i «beni finiti», ossia quei materiali che - incorporandosi nei fabbricati senza perdere la loro individualità - ne costituiscono elementi strutturali e/o funzionali, diventando quindi parti integranti dei fabbricati stessi.
Per l'IVA agevolata al 10%, quindi, non valgono le considerazioni fatte per le persone con disabilità, in quanto questa agevolazione fiscale è valida per tutte le persone che intendono effettuare manutenzione, restauro o ristrutturazione.
Nel caso da Lei presentato, possono rientrare in questo tipo di agevolazione:
Non rientrano in questa agevolazione, però, i singoli box doccia, in quanto non sono dotati di una propria individualità funzionale che caratterizza i «beni finiti» e per i quali è previsto il regime fiscale di favore. Infatti, se si acquistano singole parti, ciascuna dovrà essere assoggettata ad aliquota propria (Amministrazione finanziaria, risoluzione n. 353485 del 18 ottobre 1982).
Nella speranza di aver fornito una risposta chiara ed esaustiva, inviamo cordiali saluti,
Servizio di Contact Center del Centro per l'Autonomia Umbro