Esiste esenzione dalle spese processuali in caso di invalidità civile.

a cura del Servizio di Contact Center

Salve, mio padre ha effettuato la domanda per l'accompagnamento, dopo aver fatto ricorso, il CTU ha deciso che mio padre non ha diritto all'indennità di accompagnamento. In questi giorni ci è stato recapitato un atto del tribunale che dice che dobbiamo pagare le spese giudiziarie che ammontano a 700 euro. Volevo sapere se siamo esenti dalle spese legali in base al reddito. Sull'atto è inoltre riportato: «tenuto conto che non risulta proposta una valida dichiarazione ex art. 152 disp, au. Cp.c […] atteso che, ai sensi del novellato art. 152 disp. a, cpc, la parte deve formulare un'apposita istanza nelle conclusioni del ricorso rendendo una relazione per la cui validità, anche ai fini della responsabilità penale, stante il principio di tassativita della norma penale, è necessario che non ci si limiti a fare riferimento a concetti normativi e giuridici, ad esempio dichiarando che il reddito rientra nei limiti di legge, è inferiore a quello stabilito dalla normativa, o adottando simili generiche dichiarazioni. Dovendosi fare esplicito riferimento ad un reddito ben determinato, ed esplicitamente riferito all'intero nucleo familiare, condanna la parte ricorrente a favore dell'INPS delle spese di lite che liquida in euro 700».

Risposta

Gentile Utente,
in merito al quesito da Lei posto, La informiamo che la normativa prevede che, in caso di ricorso perso, il ricorrente (ossia la persona che ha fatto ricorso contro, ad esempio, il verbale dell'invalidità civile) paghi le spese processuali.

La norma - come Lei stesso riporta nella Sua domanda - viene disciplinata dall'articolo 152 delle Disposizioni di Attuazione del Codice di Procedura Civile e prevede che nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari solo quando risulti titolare, nell'anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF (risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi), pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di spese di giustizia che ammonta ad Euro 11.369,24 (cifra disciplinata dall'articolo 76, comma 1, dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 30 maggio 2002, così modificata dal Decreto del Ministero della Giustizia del 1° aprile 2014).

In questo caso, se il reddito annuo della persona che ha mosso il ricorso, nonché del suo nucleo familiare (articolo 76, comma 2, DPR n. 115/2002), è superiore a due volte la cifra imposta dal giudice, la persona ha l'obbligo di pagare le spese processuali.


Nella speranza di aver fornito una risposta chiara ed esaustiva, inviamo cordiali saluti,
Servizio di Contact Center del Centro per l'Autonomia Umbro


Data: 23/01/2015
Sezione: Contact Center » L'Esperto Risponde » Accertamenti sanitari » Ricorsi, diffide e richieste per le certificazioni
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