Gentile Utente,
in merito al quesito da Lei posto, La informiamo che, posto che Sua madre sia riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge n. 104/1992, la fruizione dei permessi lavorativi non è vincolata al requisito della convivenza (abrogata già con Legge n. 53/2000). Inoltre, l'articolo 24 della Legge n. 183/2010 ha abrogato anche i requisiti della continuità ed esclusività dell'assistenza precedentemente valevoli per i lavoratori che non erano conviventi con la persona da assistere.
In merito ai trasferimenti, la medesima Legge n. 183/2010 ha modificato la precedente disposizione, precisando che il lavoratore dipendente - che possiede i requisiti per chiedere i permessi - ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito ad altra sede senza il suo consenso.
Nella speranza di aver fornito una risposta chiara ed esaustiva, inviamo cordiali saluti,
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