Quale formazione occorre per l'assistenza ad personam agli alunni con disabilità?

a cura del Servizio di Contact Center

Buongiorno, faccio parte della Commissione Scuola di un piccolo comune. Vi scrivo perché volevo sapere se posso avere da Voi una semplice informazione. Il mese scorso è stato approvato il Piano Scuola comunale in cui sono previsti interventi di sostegno e supporto per i bambini con handicap. Su mia precisa domanda il Dirigente Comunale mi ha informato che i curricula degli educatori professionali della cooperativa che effettueranno il servizio ad personam non devono soddisfare requisiti particolari di legge perché per le specifiche assistenze ad personam per disabilità attualmente non ne esistono. Io penso invece che per le assistenze ad personam di persone disabili (e quindi anche per i bimbi delle scuole primarie e secondarie) valgano i principi generali legati all'assistenza ad personam e cioè quanto segue: «Si definiscono "educatori professionali" coloro che hanno conseguito la laurea in scienze dell'educazione presso le facoltà di scienze della formazione o il Diploma Universitario di Educatore Professionale previsto dal DM 520/98, ovvero che sono in possesso del diploma di laurea per educatori professionali (Facoltà di Medicina) previsto dal Decreto interministeriale 2 aprile 2001, o titolo ad esso equipollente o equivalente ai sensi della legge 42/99, od ai sensi del DM Sanità 29/03/1984, o da altre normative regionali o provinciali. Le equipollenze con il diploma universitario per educatore professionale sono riportate dal DM Sanità del 27 luglio 2000».

Risposta

Gentile Utente,
in merito al quesito da Lei posto, La informiamo che, quando si parla di «servizio ad personam» in campo scolastico, il riferimento normativo è l'articolo 13 della Legge n. 104/1992. La norma si limita a disporre un «[…] obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali [e di garantire] attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati […]».

Come si intuisce, l'articolo 13 - che a sua volta fa riferimento all'articolo 42 del DPR n. 616/1977 (assistenza scolastica) - è molto generico e include due tipi di assistenza personale:

È chiaro che una serie di compiti così delicati richiederebbe una specifica formazione professionale. Purtroppo, però, la normativa non aiuta ad individuare una specifica formazione professionale: infatti, la Legge n. 104/1992 parla di «docenti specializzati», ma non ne definisce ulteriori caratteristiche; l'unico ulteriore riferimento legislativo è l'articolo 139 del Decreto legislativo n. 112/1998 che, però, si limita a ribadire la competenza istituzionale degli Enti locali nell'individuazione di tale figure.

Pertanto, Comuni e Province, sulla base delle loro competenze, si affidano alle cooperative di servizi o alle ASL (le quali, a loro volta, si affidano comunque alle cooperative di servizi), il cui personale non sempre è specificatamente formato con i titoli di studio cui Lei faceva riferimento, poiché il requisito di assunzione, molto spesso, si limita alla presenza del diploma di scuola superiore.

In sintesi, dunque, pur dovendo "concettualmente" darLe ragione in merito all'auspicabile formazione degli addetti all'assistenza alla comunicazione, purtroppo, attualmente, è il dirigente comunale ad avere "legalmente" ragione, poiché la norma non prevede una formazione specifica, né altrettante specifiche modalità di reclutamento degli operatori.


Per ogni altra informazione, può contattarci telefonicamente al numero 0744 27.46.59. Le ricordiamo che il Servizio di Contact Center è aperto dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 18.00.

Nella speranza di aver fornito una risposta chiara ed esaustiva, inviamo cordiali saluti,
Anna Vecchiarini e Pierangelo Cenci
(Assistenti Sociali del Centro per l'Autonomia Umbro)


Data: 27/10/2011
Sezione: Contact Center » L'Esperto Risponde » Scuola e Università » Integrazione scolastica e universitaria
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