Perché per la 104/1992 non ha influito la certificazione dell'INPS sulla totale inabilità al lavoro?

a cura del Servizio di Contact Center

Nel 2000 mia moglie (a seguito di accuratissima visita medica) è stata dichiarata inabile a qualsiasi proficuo lavoro dall'INPS. A Seguito di ciò ho fatto domanda all'ASL per il riconoscimento dello stato di gravità L. 104/92. Il medicume dell'ASL senza neanche degnarsi di sottoporla a qualsiasi tipo d visita, e non tenendo conto della certificazione INPS (anzi l'hanno proprio rifiutata) dopo oltre un anno d'attesa le hanno decretato il punto 3 anziché il 4 (stato di gravità). Ho fatto ricorso ma la risposta l'avrò non prima di una decina di anni. Nel frattempo cosa posso fare? Perchè ai fini ISEE o di qualsiasi altro beneficio relativo ai portatori di handicap l'inabilità INPS non viene considerata ma solo quella della ASL? Scusate le note polemiche ma sono arrabbiatissimo. Grazie della cortese risposta

Risposta

Gentile Utente,
in merito al quesito da Lei posto, La informiamo che la Commissione Medica della ASL, che accerta lo stato di handicap ai sensi della Legge 104/1992, valuta lo svantaggio sociale derivante da una disabilità. I criteri adottati dalla Commissione Medica sono differenti da quelli che l'INPS utilizza per valutare la riduzione della capacità lavorativa.

Il punto in questione riguarda la valutazione che hanno dato alla disabilità di Sua moglie: secondo la Commissione Medica, la disabilità di Sua moglie non è tale da comportare un grave svantaggio sociale.

Noi non possiamo entrare nel merito delle decisioni della Commissione Medica anche perché non conosciamo la situazione della signora. In ogni caso, avendo già fatto ricorso, deve attendere il nuovo pronunciamento della Commissione.

Per rispondere, infine, alla sua domanda in merito all'ISEE dobbiamo brevemente chiarire i princìpi che stanno alla base delle politiche sociali e previdenziali.

Per le persone che, a seguito di una riduzione dei livelli di funzionamento corporeo si trovano in una condizione di marginalità sociale, la visione assistenziale dello stato sociale, ha previsto (e ancora oggi lo prevede, seppur con delle variazioni) un intervento da parte della Repubblica volto a tutelare la dignità umana, nello spirito di solidarietà di tutti i cittadini (ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione). Lo Stato, quindi, ha riconosciuto la categoria degli «invalidi civili» in favore dei quali l'assistenza sociale si concretizza in provvidenze economiche (assegni, pensioni, indennità) e provvidenze non economiche (agevolazioni, benefici, assistenza sociale, sanitaria, protesica, scolastica, ecc.). Le prestazioni economiche suddette rientrano quindi nell'assistenza sociale (dette infatti «assistenziali»), motivo per il quale non vengono considerate nella determinazione del reddito personale.

Le provvidenze economiche erogate dagli enti previdenziali (che prendono il nome di «prestazioni previdenziali») non sono erogate alla generalità dei cittadini (sotto i 18 e sopra i 65 anni), ma solo ai lavoratori i quali hanno avuto una riduzione della capacità lavorativa. Queste provvidenze non hanno una natura solidaristica e quindi non sono esenti ai fini IRPEF.


Riferimenti normativi

Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» (collegamento a sito esterno).


Nella speranza di aver fornito una risposta chiara ed esaustiva, inviamo cordiali saluti
Servizio di Contact Center del Centro per l'Autonomia Umbro


Data: 12/03/2008
Sezione: Contact Center » L'Esperto Risponde » Accertamenti sanitari » Legge 104/1992
L'indirizzo di questa scheda è: http://www.cpaonline.it/web/espertorisponde/scheda.php?n_id=143