Gentile Utente,
in merito al quesito da Lei posto, La informiamo che, di per sé stesso, il certificato della Commissione Medico Legale dell'ASL per l'accertamento dell'invalidità civile non comporta una diretta impossibilità per il lavoratore di proseguire l'attività lavorativa, né per quanto riguarda il 100% (sebbene la dizione «inabilità lavorativa» sembrerebbe far intendere il contrario), né per quanto riguarda l'indennità di accompagnamento.
Tuttavia, è necessario valutare concretamente se il lavoratore può effettivamente continuare a svolgere l'attività lavorativa che precedentemente occupava. Per questo motivo, il datore di lavoro può rivolgersi la medico del lavoro e sottoporre a visita il lavoratore per verificarne l'idoneità alle mansioni. In caso di idoneità, il lavoratore può riprendere le sue mansioni, con l'unico onere per il datore di lavoro di adeguare, eventualmente, la postazione di lavoro, il bagno (qualora ci siano problemi motori), ecc.
Il lavoratore stesso, qualora ritenga di non poter più svolgere un'attività lavorativa, può richiedere la visita al proprio ente previdenziale nel caso in cui intenda ottenere l'inabilità lavorativa (pensione ordinaria di inabilità) che, reputandolo inidoneo a qualsiasi lavoro, lo colloca sostanzialmente in pensione.
Per quanto riguarda, infine, i benefici della Legge n. 104/1992 relativi al mondo del lavoro (giorni di permesso, congedi, ecc.) possono essere fatti valere dal lavoratore solo fintantoché sussiste un rapporto di lavoro (ad esempio può usufruire del congedo fintantoché non venga fissata visita medica, ecc.).
Nella speranza di aver fornito una risposta chiara ed esaustiva, inviamo cordiali saluti,
Anna Vecchiarini e Pierangelo Cenci
(Assistenti Sociali del Centro per l'Autonomia Umbro)