Gentile Utente,
in merito al quesito da Lei posto, La informiamo che il riconoscimento dell'invalidità civile che lo Stato riconosce ai cittadini non coincide necessariamente con il riconoscimento dell'inabilità parziale o totale che l'Ente previdenziale riconosce ai propri lavoratori. Per fare un esempio: una percentuale di invalidità civile pari al 100% non corrisponde ad una assoluta inabilità lavorativa (tale da dar diritto alla pensione ordinaria di inabilità).
L'inabilità parziale viene erogata laddove si ravvisino le condizioni per una modifica delle attuali mansioni lavorative o dell'orario per venire incontro alle esigenze del lavoratore. La Commissione Medica dell'Ente previdenziale ha la facoltà di decidere se le condizioni di salute del lavoratore sono compatibili con la prosecuzione delle mansioni, oppure se è necessario un loro ridimensionamento.
Qualora Lei abbia ragioni sufficienti e motivate (anche a livello clinico, supportate cioè dal Suo medico specialista) per ritenere che le Sue condizioni di salute non siano compatibili con l'attuale organizzazione lavorativa, può procedere a ricorso.
Nella speranza di aver fornito una risposta chiara ed esaustiva, inviamo cordiali saluti,
Anna Vecchiarini e Pierangelo Cenci
(Assistenti Sociali del Centro per l'Autonomia Umbro)