L'amministratore di sostegno

a cura del Servizio di Contact Center Terni

Descrizione

L'amministratore di sostegno, istituito con Legge 9 gennaio 2004, n. 6, ha il compito di tutelare gli interessi economici degli assistiti, aiutandoli nelle scelte di vita. La Legge, infatti, ha «la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente» (Legge n. 6/2004 articolo 1, comma 1).

La Legge n. 6/2004 integra gli articoli del Codice civile relativi all'istituzione dell'interdizione e dell'inabilitazione, introducendo la figura giuridica dell'amministrazione di sostegno che tende soprattutto al miglioramento della qualità della vita futura e non alla semplice salvaguardia del patrimonio della persona con disabilità.

Con la figura dell'amministratore di sostegno:

La possibilità di nominare un amministratore anche a tempo determinato, consente la tutela del beneficiario anche per emergenze temporanee.

Gli atti devoluti all'amministratore sono ben precisati nel decreto di nomina. L'amministratore, quindi, non può delegare il compimento di questi atti ad altri, neppure pro-tempore, ed è tenuto periodicamente sia a rendere conto dello svolgimento della propria attività di sostegno, sia ad aggiornare il Giudice sulle condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

Il decreto del Giudice Tutelare con i dati personali relativi all'amministratore e al beneficiario, nonché il progetto personalizzato di atti che il beneficiario può compiere da solo o con l'assistenza dell'amministratore e quelli che può compiere solo l'amministratore in rappresentanza dell'amministrato, deve essere immediatamente registrato su un apposito registro, di nuova istituzione, tenuto dal cancelliere, e deve essere registrato entro dieci giorni presso i registri di Stato civile. Ciò per consentire a chiunque voglia valutare con il beneficiario la sua effettiva capacità di compiere atti giuridici e quella dell'amministratore. Ciò garantisce l'interesse dei terzi alla sicurezza ed alla validità delle negoziazioni giuridiche.

Viene assicurata un'adeguata e pronta elasticità alla decisione del Giudice che, sempre in tempi brevi ed anche d'ufficio, può modificare nel tempo le proprie decisioni. Il Giudice può anche d'ufficio intervenire «qualora l'amministrazione di sostegno si sia rivelata inidonea». Quindi non è necessario che si sia in presenza di irregolarità.


Procedimento

Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno, il nominativo e il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.

È previsto che il giudice tutelare ascolti personalmente il diretto interessato tenendo adeguatamente in conto dei bisogni e delle richieste di questi. Nel procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno interviene il pubblico ministero.

Il giudice provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell'amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo. Nel caso il decreto riguardi un minore, il provvedimento può essere emesso solo nell'ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta. Se, invece, l'interessato è un interdetto o un inabilitato, il decreto è esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione.

Qualora ne sussista la necessità, il giudice tutelare adotta anche d'ufficio i provvedimenti urgenti (cioè prima dei sessanta giorni) per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio. Può anche procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere. Tali urgenze possono essere evidenziate al momento della presentazione del ricorso.

È molto importante nella presentazione del ricorso che siano circostanziati e chiari i motivi per cui si richiede la nomina dell'amministratore. Più dettagliata è l'istanza e più semplice sarà l'istruttoria del giudice.


Requisiti

Requisiti del beneficiario
Può giovarsi dell'amministratore di sostegno qualunque persona che, a seguito di un accertamento sanitario che attesti una riduzione del livello di funzionamento sul piano fisico, sensoriale o psichico, si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere alla cura dei propri interessi.

Questa definizione prende in considerazione sia le disabilità psichiatriche, sia le varie forme di disabilità intellettiva (causate da cerebrolesioni, sindromi autistiche, sindrome di Down, ecc.), che le forme di disabilità neuro-degenerative (come in caso di accertata demenza senile o Alzheimer).

Viene sottolineato che lo stesso interessato, ove in grado, può scegliere il proprio amministratore. La scelta può essere fatta anche prima dell'evento che può determinare la necessità di disporre di un amministratore.

L'interessato può indicare il possibile amministratore di sostegno anche se è già interdetto o inabilitato.

Importante: il beneficiario dell'amministrazione di sostegno mantiene la capacità di agire per tutti gli atti non riservati all'amministratore dal Giudice Tutelare.

Requisiti dell'amministratore di sostegno
Possono essere amministratori di sostegno:

Non possono essere amministratori di sostegno gli operatori dei servizi pubblici e privati che si prendono cura dell'interessato, al fine di evitare conflitto di interessi fra chi si prende cura e chi deve vigilare.

Attivazione dell'amministratore di sostegno
L'attivazione dell'amministratore di sostegno, tramite ricorso al Giudice Tutelare, può essere richiesta da:

La competenza del provvedimento di nomina è del Giudice Tutelare. Il decreto rilasciato è immediatamente esecutivo e, soprattutto, sarà motivato e dettagliato secondo il caso personale specifico, stabilendo: durata, limiti, oggetto dell'incarico ed atti che la persona in difficoltà potrà compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno.

Nel procedimento, il giudice deve tener conto anche delle indicazioni dell'interessato (art. 407, C.C.).

Compiti dell'amministratore di sostegno
L'amministratore di sostegno interviene come rappresentante (come il tutore):

Interviene insieme al beneficiario (come il curatore):

L'amministratore di sostegno, nello svolgimento del proprio ufficio, deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario. In caso di contrasto, l'amministratore deve informare il Giudice Tutelare che decide. In caso di dissenso, anche il Pubblico Ministero, i parenti entro il secondo grado, il coniuge o la persona stabilmente convivente, possono rivolgersi al Giudice Tutelare.

Il Giudice Tutelare può passare, se lo ritiene opportuno, alla revoca dell'amministrazione di sostegno e procedere all'interdizione o all'inabilitazione o viceversa.

Durata
Data la sua delicatezza il ruolo dell'amministratore di sostegno dura dieci anni, ma può essere rinnovato, a meno che si tratti di un parente o del coniuge o della persona stabilmente convivente, nel qual caso dura per sempre, salvo rinuncia o richiesta di revoca dello stesso interessato.


Dove rivolgersi

Per presentare la richiesta per attivare l'amministratore di sostegno bisogna recarsi presso l'ufficio del Giudice Tutelare.

Gli operatori dei servizi che si prendono cura di una persona impossibilitata a curare i propri interessi devono promuovere il ricorso al Giudice Tutelare o segnalare il caso al Pubblico Ministero, per l'avvio della procedura dell'amministrazione di sostegno.

In caso di impossibilità di comparizione del beneficiario, il Giudice può recarsi anche nel luogo della sua dimora.



Requisiti

Requisiti del beneficiario
Può giovarsi dell'amministratore di sostegno qualunque persona che, a seguito di un accertamento sanitario che attesti una riduzione del livello di funzionamento sul piano fisico, sensoriale o psichico, si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere alla cura dei propri interessi.

Questa definizione prende in considerazione sia le disabilità psichiatriche, sia le varie forme di disabilità intellettiva (causate da cerebrolesioni, sindromi autistiche, sindrome di Down, ecc.), che le forme di disabilità neuro-degenerative (come in caso di accertata demenza senile o Alzheimer).

Viene sottolineato che lo stesso interessato, ove in grado, può scegliere il proprio amministratore. La scelta può essere fatta anche prima dell'evento che può determinare la necessità di disporre di un amministratore.

L'interessato può indicare il possibile amministratore di sostegno anche se è già interdetto o inabilitato.

Importante: il beneficiario dell'amministrazione di sostegno mantiene la capacità di agire per tutti gli atti non riservati all'amministratore dal Giudice Tutelare.

Requisiti dell'amministratore di sostegno
Possono essere amministratori di sostegno:

Non possono essere amministratori di sostegno gli operatori dei servizi pubblici e privati che si prendono cura dell'interessato, al fine di evitare conflitto di interessi fra chi si prende cura e chi deve vigilare.

Attivazione dell'amministratore di sostegno
L'attivazione dell'amministratore di sostegno, tramite ricorso al Giudice Tutelare, può essere richiesta da:

La competenza del provvedimento di nomina è del Giudice Tutelare. Il decreto rilasciato è immediatamente esecutivo e, soprattutto, sarà motivato e dettagliato secondo il caso personale specifico, stabilendo: durata, limiti, oggetto dell'incarico ed atti che la persona in difficoltà potrà compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno.

Nel procedimento, il giudice deve tener conto anche delle indicazioni dell'interessato (art. 407, C.C.).

Compiti dell'amministratore di sostegno
L'amministratore di sostegno interviene come rappresentante (come il tutore):

Interviene insieme al beneficiario (come il curatore):

L'amministratore di sostegno, nello svolgimento del proprio ufficio, deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario. In caso di contrasto, l'amministratore deve informare il Giudice Tutelare che decide. In caso di dissenso, anche il Pubblico Ministero, i parenti entro il secondo grado, il coniuge o la persona stabilmente convivente, possono rivolgersi al Giudice Tutelare.

Il Giudice Tutelare può passare, se lo ritiene opportuno, alla revoca dell'amministrazione di sostegno e procedere all'interdizione o all'inabilitazione o viceversa.

Durata
Data la sua delicatezza il ruolo dell'amministratore di sostegno dura dieci anni, ma può essere rinnovato, a meno che si tratti di un parente o del coniuge o della persona stabilmente convivente, nel qual caso dura per sempre, salvo rinuncia o richiesta di revoca dello stesso interessato.


Fonti normative

Legge n. 6 del 9 gennaio 2004, «Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo i, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali».
Data: 27/02/2009
Sezione: Contact Center Terni » Indice » Diritti e tutela legale » Tutela giuridica
L'indirizzo di questa scheda è: http://www.cpaonline.it/web/contactcenter/scheda.php?n_id=65